Ottemperanza al giudicato e penalità di mora decorrono dalla notifica della sentenza (TAR Campania n. 1882 del 20.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, accertato il passaggio in giudicato della sentenza e la notifica presso la sede reale dell’Amministrazione, decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e non provata l’esecuzione, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare ottemperanza al giudicato entro il termine fissato. Sussistono i presupposti per la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., quantificata secondo il parametro dell’interesse legale. Le astreintes, avendo funzione sollecitatoria e non risarcitoria, decorrono dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e non da un momento anteriore, e cessano all’atto dell’insediamento del commissario ad acta o al soddisfo, se anteriore.

Il Fatto

Le ricorrenti hanno agito per l’ottemperanza alla sentenza n. 5458 del 16.07.2024 con cui il Tribunale Ordinario di Napoli, Sez. Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a erogare in loro favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, dell’importo nominale di euro 500,00 annui, per gli anni scolastici indicati, oltre interessi.

La sentenza, non impugnata, è passata in giudicato; è stata notificata ai fini dell’esecuzione e sono decorsi i centoventi giorni del termine dilatorio. L’Amministrazione non ha proceduto al pagamento. Di qui il ricorso per ottemperanza, con domanda di condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. e nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accolto il ricorso rilevando che la sentenza azionata è passata in giudicato ed è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione. È decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. L’Amministrazione, costituitasi, non ha dato prova di aver eseguito il dettato giudiziale.

Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di dare ottemperanza al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte, se anteriore. In caso di inerzia, ha nominato fin d’ora commissario ad acta il responsabile della competente Direzione generale, con facoltà di delega, il quale si insedierà su istanza del ricorrente, assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.

Quanto alla penalità di mora, il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., non essendo state evidenziate valide ragioni ostative. Ha reputato equo il parametro dell’interesse legale, esplicitamente indicato dalla norma secondo le modifiche introdotte dalla legge di stabilità per il 2016, sulla somma individuata.

Il passaggio centrale riguarda la decorrenza delle astreintes. Alla stregua del nuovo testo della lett. e), esse, tenuto conto della funzione sollecitatoria e non risarcitoria, decorrono dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e non da un momento anteriore. La penalità cessa all’atto dell’eventuale insediamento del commissario ad acta o al giorno del soddisfo, se anteriore.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 700,00 oltre accessori, con restituzione del contributo unificato e distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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