Danno esistenziale da riduzione delle ore di sostegno e quantificazione equitativa (TAR Campania n. 1877 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La riduzione delle ore di sostegno rispetto al monte ore dovuto, in forza della patologia certificata del minore disabile, integra un’ipotesi di danno esistenziale risarcibile, in quanto incide sullo sviluppo della personalità del minore e sulla sua famiglia. In sede di azione ex art. 30 cod. proc. amm., l’illegittimità del provvedimento del dirigente scolastico è di per sé sufficiente a fondare la responsabilità dell’amministrazione, senza che il privato debba dimostrare la colpa dell’ente, potendo limitarsi ad allegare l’errore e l’illegittimità dell’atto. L’amministrazione non si libera invocando incertezze normative, dubbi interpretativi o oscillazioni giurisprudenziali quando gli atti collegiali e la certificazione sanitaria rendano evidente la necessità dell’integrale sostegno. La quantificazione del pregiudizio avviene equitativamente, in misura forfettaria, per ogni mese di privazione del monte ore integrale.
Il Fatto
Un genitore, esercente la potestà sul figlio minore con disabilità, impugnava il decreto con cui il dirigente scolastico aveva assegnato al minore sole 20 ore di sostegno settimanali a fronte di 30 ore di frequenza, chiedendo l’annullamento dell’atto e il risarcimento del danno esistenziale patito per la privazione del sostegno integrale.
Con sentenza non definitiva la Sezione dichiarava l’improcedibilità della domanda di annullamento, per essere stata medio tempore eseguita la misura cautelare, e rimetteva sul ruolo la domanda risarcitoria, ritenendo necessari ulteriori elementi sull’attività conformativa in esecuzione della decisione. La causa era quindi rinviata alla pubblica udienza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal paradigma della responsabilità da provvedimento illegittimo nell’azione ex art. 30 cod. proc. amm. Il privato che assuma di essere stato danneggiato non è tenuto a un particolare impegno dimostrativo della colpa dell’amministrazione: è sufficiente allegare l’errore compiuto, l’illegittimità dell’atto e la mancanza di diligenza.
L’amministrazione non può discolparsi invocando incertezza normativa, difficoltà interpretative, oscillazioni giurisprudenziali o oscurità della fattispecie concreta. Nel caso di specie, gli atti collegiali richiamati nell’ordinanza cautelare manifestano un quadro di evidente certezza in ordine alla necessità che l’alunno abbisognasse di 30 ore di sostegno.
Quanto al nesso causale, il Collegio richiama il consolidato orientamento della Sezione: la seppur temporanea sottrazione o diminuzione delle ore di sostegno, rispetto al monte ore dovuto in virtù della patologia certificata, provoca inevitabilmente danni allo sviluppo della personalità del minore e alla sua famiglia.
Sul piano della quantificazione equitativa, la Sezione riconosce forfettariamente l’importo di 1.000,00 euro per ogni mese di privazione dell’integrale monte ore, a far tempo dalla data del provvedimento di assegnazione ridotta o dall’inizio dell’anno scolastico fino all’integrazione del monte ore. Nel caso concreto il dies a quo è individuato nel 26 settembre 2024, data del decreto impugnato, e il dies ad quem nel 5 dicembre 2024, data dell’assegnazione delle ulteriori ore. Ne deriva il riconoscimento di 2.297 euro, oltre rivalutazione e interessi dalla domanda al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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