Accesso difensivo a contratto di appalto strumentale al giudizio monitorio (TAR Campania n. 1135 del 12.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’accesso difensivo ai documenti amministrativi è consentito indipendentemente da qualsiasi valutazione preventiva sulla fondatezza del contenzioso instaurando o già instaurato. È preclusa sia all’amministrazione detentrice del documento sia al giudice adito, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., ogni valutazione ex ante sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nel giudizio, salva la sola ipotesi di assoluta mancanza di collegamento tra documento ed esigenze difensive, ovvero di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso. Il giudice amministrativo deve limitarsi a verificare il nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione sostanziale che l’istante intende tutelare, restando ogni ulteriore apprezzamento riservato all’autorità giudiziaria investita della questione.

Il Fatto

Una società ha presentato istanza di accesso al Comune per ottenere copia del contratto di appalto relativo ai lavori di messa in sicurezza di un tratto stradale. La documentazione era necessaria nell’ambito di un procedimento monitorio pendente davanti al giudice civile per il pagamento di crediti derivanti dall’esecuzione dei lavori.

Il giudice civile adito aveva rilevato la necessità di visionare il contratto ai fini dell’ammissibilità della domanda monitoria. L’istanza di accesso, formulata e poi reiterata, è rimasta senza riscontro, con conseguente formazione del silenzio diniego. La società ha quindi proposto ricorso davanti al TAR, chiedendo l’accertamento del diritto di accesso. Il Comune, regolarmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla giurisprudenza consolidata in materia di accesso difensivo. Richiamando un orientamento del Cons. Stato, sez. V, n. 7457 del 2025, il Tribunale ribadisce che è preclusa ogni valutazione ex ante sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nel giudizio in cui esso dovrebbe essere utilizzato.

Tale preclusione opera sia in capo all’amministrazione detentrice sia in capo al giudice amministrativo adito ai sensi dell’art. 116 c.p.a.. Fanno eccezione soltanto l’assoluta mancanza di collegamento tra documento ed esigenze difensive e l’esercizio pretestuoso o temerario del diritto di accesso.

Il Collegio circoscrive quindi il proprio sindacato alla verifica dell’attinenza della documentazione al contenzioso evocato dal ricorrente. Nella specie, l’attinenza non solo è palese, ma emerge per tabulas: è lo stesso giudice civile ad aver chiesto il deposito del contratto.

Il Tribunale richiama poi un ulteriore arresto del Cons. Stato, sez. V, n. 2922 del 2025, secondo cui l’ostensione del documento richiede un vaglio rigoroso e motivato sul nesso di strumentalità necessaria tra documentazione ed esigenze difensive. Tuttavia, tale accertamento non si traduce in una valutazione sulla decisività, che compete solo all’autorità giudiziaria della controversia.

Definita giudizialmente rilevante la documentazione, la ricorrente aveva diritto di accedervi. Il ricorso è pertanto accolto, con ordine al Comune di fornire gli atti entro il termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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