Silenzio INAIL sui preventivi protesici e legittimazione del fornitore (TAR Campania n. 999 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il fornitore di dispositivi protesici che, su dichiarazione dell’assistito, è autorizzato a trattare la richiesta di fornitura in regime di erogazione in forma indiretta non è titolare di un semplice interesse di fatto. Egli è portatore di un interesse legittimo al corretto esercizio della discrezionalità tecnica dell’INAIL sul giudizio di appropriatezza e di congruità economica del preventivo. Ne consegue la sua legittimazione a ricorrere davanti al giudice amministrativo avverso il silenzio serbato dall’Istituto. In mancanza di un termine speciale nel regolamento protesico, il procedimento di autorizzazione si conclude entro trenta giorni ai sensi dell’art. 2, comma 2, legge n. 241/1990, con obbligo di provvedere mediante atto espresso e motivato.
Il Fatto
Un assistito, vittima di infortunio sul lavoro, manifesta l’esigenza di una mano funzionale e di una protesi bionica a controllo intuitivo. A seguito di valutazione presso una struttura specializzata vengono individuati due dispositivi, una protesi meccanica e una a controllo mioelettrico. La società fornitrice trasmette all’INAIL, sede di Napoli, la richiesta di autorizzazione dei relativi preventivi del 24 settembre 2025, corredata della documentazione richiesta dal regolamento protesico.
L’Istituto resta inerte. La società propone ricorso per la declaratoria di illegittimità del silenzio, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere, l’assegnazione di un termine e la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio esamina l’eccezione di difetto di giurisdizione. Secondo l’Istituto, destinatario del provvedimento sarebbe solo l’assistito, titolare di un diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. L’eccezione è respinta.
Il Collegio valorizza l’art. 9 del regolamento INAIL del 14.12.2021, che riconosce all’infortunato la libertà di individuare il fornitore e prevede che l’Istituto ne acquisisca il preventivo, ne verifichi l’appropriatezza e la congruità e, in caso di esito positivo, autorizzi la fornitura. La norma non chiarisce chi sia il destinatario dell’autorizzazione, ma la circolare attuativa n. 7 del 28 gennaio 2022 chiarisce che l’autorizzazione consiste nel provvedimento rivolto al fornitore esterno e richiede la dichiarazione dell’assistito che abilita il fornitore alla trattazione della richiesta.
Da qui la qualificazione della posizione del fornitore: non interesse di fatto, non diritto soggettivo, bensì interesse legittimo qualificato e differenziato al corretto esercizio della discrezionalità tecnica dell’Istituto. Ne discende la legittimazione a ricorrere e la giurisdizione del giudice amministrativo.
Nel merito, l’Istituto sostiene l’inapplicabilità dei termini della legge n. 241/1990, invocando i termini protesici degli artt. 104 e 83 del d.P.R. n. 1124/1965, rispettivamente di centocinquanta e duecentodieci giorni. Il Collegio non condivide: poiché il regolamento non prevede alcun termine, opera la clausola di chiusura dell’art. 2, comma 2, legge n. 241/1990, che fissa in trenta giorni la conclusione dei procedimenti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali.
Il ricorso è dunque accolto: è dichiarata l’illegittimità del silenzio e riconosciuto l’obbligo di provvedere con atto espresso e motivato, assegnando all’INAIL trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. La nomina del commissario ad acta è differita, stante la discrezionalità tecnica delle valutazioni, e verrà disposta solo su istanza di parte in caso di perdurante inadempimento. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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