La sentenza che annulla l’autotutela ripristina gli atti senza ridefinirne la portata (C.G.A.R.S. n. 304 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di accoglimento del ricorso avverso un provvedimento di autotutela, il giudice amministrativo esercita il proprio sindacato nei limiti della domanda e non può spingersi a interpretare o conformare il contenuto degli atti amministrativi reviviscenti. L’art. 34, comma 2, cod. proc. amm. vieta in ogni caso che il giudice si pronunci su poteri amministrativi non ancora esercitati. Annullato l’atto di ritiro per violazione del termine di dodici mesi di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, l’effetto tipico è la reviviscenza ex tunc degli atti precedentemente annullati in via amministrativa, che riacquistano piena efficacia con il contenuto e la portata originari. È pertanto ultrapetizione la statuizione con cui il giudice, d’ufficio, ne restringa la portata, invadendo la sfera di valutazione riservata all’Amministrazione.

Il Fatto

L’appellante è proprietario di una unità immobiliare inserita in un complesso residenziale edificato in forza di due concessioni edilizie del 1989, precedute da parere favorevole della Soprintendenza. Su alcune varianti autorizzate dal Comune senza il preventivo nulla osta paesaggistico, l’Amministrazione aveva in origine espresso parere negativo. In seguito i condomini hanno chiesto la regolarizzazione delle varianti e l’accertamento di compatibilità paesaggistica per ulteriori difformità, ai sensi dell’art. 25, comma 3, della legge regionale n. 16/2016 e degli artt. 167 e 181 del d.lgs. n. 42/2004. La Soprintendenza ha accolto le istanze nel 2020 e nel 2021, dopo il pagamento della sanzione pecuniaria.

Con nota del giugno 2023 la stessa Amministrazione ha annullato in autotutela quegli atti favorevoli, adducendo una rappresentazione fuorviante dei fatti, e con un secondo provvedimento ha annullato gli atti specifici concernenti la proprietà dell’appellante. Il TAR Sicilia ha accolto il ricorso e annullato il ritiro per violazione del termine di dodici mesi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. In motivazione, però, il primo giudice ha “precisato” che i pareri reviviscenti riguardavano solo le opere di completamento e finitura, non le opere realizzate in variante. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. circoscrive il thema decidendum secondo il principio tantum devolutum quantum appellatum. Oggetto del giudizio è la legittimità della statuizione con cui il TAR, dopo aver correttamente annullato l’autotutela, ha proceduto d’ufficio a una lettura restrittiva della portata degli atti amministrativi tornati in vigore.

Il Collegio richiama l’art. 34, comma 1, cod. proc. amm., che consente al giudice di annullare il provvedimento impugnato nei limiti della domanda, e il successivo comma 2, che pone un divieto assoluto di ultrapetizione e di invasione della riserva di amministrazione, stabilendo che in nessun caso il giudice può pronunciare su poteri amministrativi non ancora esercitati. Il sindacato giurisdizionale è diretto a vagliare la legittimità dell’esercizio del potere già manifestatosi, non a sostituirsi all’Amministrazione.

Nel caso concreto, esaurito il sindacato con l’accertamento dell’illegittimità del ritiro per esaurimento del potere per decorso del termine massimo, il giudice avrebbe dovuto fermarsi. L’effetto dell’annullamento è la reviviscenza ex tunc degli atti in precedenza annullati in via amministrativa, che riacquistano la loro originaria efficacia, senza alcuna limitazione o conformazione giurisdizionale.

La “precisazione” del TAR è quindi una statuizione ultronea, un fuor d’opera: non funzionale alla definizione della controversia sull’atto di autotutela, e volta a interpretare e modellare il contenuto di atti la cui efficacia è solo ripristinata, in contrasto con il divieto di cui all’art. 34, comma 2, cod. proc. amm. L’appello è pertanto accolto e i paragrafi motivazionali indicati vengono espunti.

Da tale accoglimento discende, per logica conseguenza, la fondatezza del secondo motivo: una volta ripristinata la piena efficacia dei pareri del 2020 e 2021, viene meno il presupposto del provvedimento di ritiro specifico, adottato in conseguenza dell’annullamento generale. Esso è quindi affetto da illegittimità derivata e va annullato. Le ulteriori censure restano assorbite. Le spese del doppio grado sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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