Sanzione per inottemperanza alla demolizione: natura ripristinatoria ed esclusione dell’applicazione dell’art. 14, l. n. 689/1981 (TAR Puglia n. 166 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 per l’inottemperanza all’ordine di demolizione ha natura ripristinatoria e non punitiva, sicché le disposizioni della l. n. 689/1981 non sono ad essa direttamente applicabili. In ogni caso, ove si ritenesse applicabile la legge generale, il termine di cui all’art. 14, l. n. 689/1981 non opererebbe, poiché la mancata esecuzione dell’ordine costituisce illecito di carattere permanente, sussistente finché perdura l’inottemperanza, la quale non può estinguersi per il semplice decorso del tempo. Non è configurabile, inoltre, un obbligo dell’ente di introdurre, con proprio regolamento, ulteriori scansioni procedimentali rispetto a quelle legali, atteso che lo schema normativo è quello norma-fatto-potere-effetto, con potere vincolato e regolamento avente natura di mero atto di autovincolo per la quantificazione della sanzione.
Il Fatto
Con ordinanza del 19 aprile 2013, il Comune di Copertino ingiungeva al ricorrente la demolizione di opere abusive realizzate su un terreno di sua proprietà. Accertata l’inottemperanza con verbale della Polizia Municipale del 9 giugno 2016, il Comune, con ordinanza dell’8 novembre 2019, ingiungeva al privato il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 20.000,00, ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001.
Il ricorrente impugnava il provvedimento, deducendo la violazione dell’art. 14, l. n. 689/1981 per l’intervenuta decadenza del potere sanzionatorio per il decorso di oltre novanta giorni tra l’accertamento dell’inottemperanza e la contestazione, nonché la nullità del regolamento comunale per non avere disciplinato le modalità di accertamento e contestazione della violazione. Il Comune non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto richiamato il principio, già affermato dalla giurisprudenza, secondo cui le disposizioni della l. n. 689/1981 non sono direttamente applicabili alla sanzione ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, in quanto la disciplina degli abusi edilizi presenta caratteri di specialità e la sanzione ivi prevista ha natura ripristinatoria e non punitiva.
Ha precisato, inoltre, che, anche a voler ritenere applicabile la legge generale, il termine di cui all’art. 14, l. n. 689/1981 non sarebbe comunque operante nel caso di specie: la norma speciale, infatti, pone l’accertamento della inottemperanza quale mero presupposto di fatto dell’irrogazione della sanzione, senza riferimenti alle tempistiche procedimentali.
Tale assetto è stato ritenuto ragionevole dal Collegio, considerato che la mancata esecuzione di un ordine di demolizione non è un illecito istantaneo ma ha carattere permanente, sicché l’obbligazione sanzionatoria non può estinguersi per il semplice decorso del tempo in mancanza dell’avvenuto ripristino dello stato dei luoghi.
Quanto alla lamentata lesione dell’affidamento, della ragionevolezza e della proporzionalità, il Tribunale ha osservato che a diverse conclusioni si sarebbe potuti giungere solo se il ricorrente avesse dedotto e dimostrato di aver eseguito l’ordinanza di demolizione nel lasso di tempo intercorrente tra l’accertamento e l’irrogazione della sanzione; non essendo ciò avvenuto, non può configurarsi alcun affidamento legittimo
Infine, è stata respinta la censura relativa alla nullità del regolamento comunale e al quantum della sanzione: non sussiste un obbligo legale di stabilire ulteriori scansioni procedimentali, essendo il potere vincolato e il regolamento un mero atto di autovincolo rispetto alla quantificazione, i cui criteri sono stati richiamati a sostegno della motivazione del provvedimento impugnato, non affetta da manifesta illogicità o irragionevolezza.
Nota della Redazione
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