Illegittimo l’accertamento di conformità che converte il piano piloty in volumetria abitativa (TAR Lazio n. 874 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli interventi di chiusura di un piano terra “piloty”, previsto dal titolo edilizio come spazio aperto, con realizzazione di unità immobiliari, integrano creazione di nuova volumetria e superficie utile e non possono essere ricondotti alla nozione di pertinenze ex art. 3, comma 2, L.R. Lazio n. 21/2009, che ammette solo opere accessorie prive di consistenza volumetrica. La disciplina regionale sul c.d. piano casa, subordinando gli ampliamenti al preventivo rilascio del titolo edilizio, non consente di sanare interventi abusivi già realizzati mediante accertamento di conformità. In presenza di un provvedimento plurimotivato, è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse a sorreggerlo in sede giurisdizionale.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un permesso di costruire per un fabbricato residenziale con piano terra “piloty” aperto, presentava al Comune di Latina un’istanza di accertamento di conformità per la chiusura di detto piano con realizzazione di un’unità abitativa e due locali dichiaratamente non residenziali, ai sensi degli artt. 37 d.P.R. n. 380/2001 e 3 L.R. Lazio n. 21/2009.
All’esito di un sopralluogo, il Comune accertava che uno dei locali era di fatto adibito ad abitazione e che il terrazzo dell’unità residenziale era stato ampliato, rigettando l’istanza con provvedimento del 24 marzo 2015. Il diniego, impugnato dalla società, era poi integrato da ulteriori atti e motivi aggiunti, fino alla produzione in giudizio di una nota comunale del 4 marzo 2026, contestata dalla ricorrente come illegittima integrazione postuma della motivazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha rigettato il ricorso, richiamando il principio per cui, in presenza di un atto plurimotivato, la legittimità di una sola delle ragioni è sufficiente a sorreggere il provvedimento in sede giurisdizionale, citando Cons. Stato, sez. III, 28 maggio 2026, n. 4309. Ha quindi ritenuto ultroneo l’esame delle censure rivolte alle altre motivazioni, una volta verificata la fondatezza della ragione centrale del diniego.
Quanto al merito, la Corte ha osservato che gli interventi oggetto di sanatoria consistevano nell’abusiva chiusura del piano terra “piloty” con creazione di tre unità immobiliari, realizzando nuova volumetria e superficie utile. Tali opere non potevano essere ricondotte all’art. 3, comma 2, L.R. Lazio n. 21/2009, che consente esclusivamente interventi di tipo pertinenziale, privi di consistenza volumetrica, e non la trasformazione di spazi aperti in superfici utili.
La Corte ha inoltre escluso che la normativa sul c.d. piano casa potesse operare per sanare abusi già realizzati, evidenziando che l’art. 3, comma 1, L.R. Lazio n. 21/2009 subordina gli ampliamenti al preventivo conseguimento del titolo edilizio, con conseguente impossibilità di avvalersene per interventi posti in essere in difformità dal permesso di costruire.
In relazione al secondo ricorso per motivi aggiunti, la Corte ha dichiarato la nota comunale del 4 marzo 2026 un mero rapporto di servizio privo di valore provvedimentale, precisando che la doglianza relativa all’integrazione postuma della motivazione non poteva inficiare un atto già sorretto da autonome e legittime ragioni di diniego. Il provvedimento impugnato è stato quindi ritenuto legittimo, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune.
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Nota della Redazione
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