Carta elettronica del docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Campania n. 950 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni deve essere decorso infruttuosamente. Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, assegna un termine per provvedere e nomina, sin da ora, il commissario ad acta. L’astreinte di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va commisurata secondo i criteri del dies a quo, del dies ad quem e del tetto massimo, con riguardo alla non manifesta iniquità della misura.

Il Fatto

La ricorrente agisce in ottemperanza per conseguire l’attuazione di una sentenza del giudice del lavoro, con la quale era stato accertato il suo diritto — in relazione ai contratti stipulati a tempo determinato — di usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica” del docente, di cui all’art. 1, legge n. 107/2015, per due annualità. Il giudice ordinario aveva condannato l’amministrazione ad erogare la prestazione, pari a un buono elettronico di complessivo € 1.000,00, oltre spese.

Il provvedimento, munito di attestazione di conformità, è stato notificato all’amministrazione in data 26 giugno 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, ed è passato in giudicato per mancata impugnazione. L’amministrazione si è costituita in giudizio, ma non ha allegato prova dell’avvenuto adempimento. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. La fattispecie rientra pertanto nella lett. c) della disposizione.

Il TAR verifica la sussistenza dei presupposti processuali. Risultano rispettati tanto il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., quanto quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, cod. proc. amm.. È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. La sentenza risulta passata in giudicato.

Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, il Collegio dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. All’esito, l’amministrazione dovrà depositare la prova dell’avvenuto adempimento mediante documentazione conforme alle disposizioni sul processo amministrativo telematico.

In accoglimento della domanda, il TAR nomina sin da ora quale commissario ad acta il responsabile della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, il quale, decorso infruttuosamente il termine, porrà in essere gli atti necessari all’esecuzione del giudicato entro un ulteriore termine di 60 giorni. Si precisa che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento, dovendo il commissario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.

Il Collegio accoglie anche la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., calcolata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato. Quanto ai criteri, si assume quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla notificazione della sentenza; quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 8/2021; quale limite massimo il 10% dell’importo dovuto, in coerenza con l’Adunanza Plenaria n. 7/2019. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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