Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta nella carta docente (TAR Lombardia n. 1217 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., presuppone un titolo avente valore ed efficacia di giudicato e non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto. Esso ha la sola funzione di consentire il soddisfacimento di quel diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo assegna all’Amministrazione un termine per l’esecuzione e, per il caso di perdurante inerzia, nomina un commissario ad acta. I conteggi prodotti dal creditore non sono definitivamente vincolanti per l’Amministrazione quanto a capitale residuo e interessi, dei quali va verificata misura e decorrenza secondo il titolo e la legge.
Il Fatto
La ricorrente agisce per l’esatta esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere, per l’anno scolastico 2019/2020, la somma complessiva di euro 500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata. L’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa. La creditrice ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza e la condanna alle spese con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il Ministero si è costituito per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso fondato. La pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il Tribunale precisa la natura del giudizio. L’ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma serve soltanto a consentirne il soddisfacimento; la sua esatta dimensione deriva dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne segue che l’entità delle somme calcolate dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto a capitale residuo e interessi, dei quali va comunque verificata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, agli artt. 1282 e ss. cod. civ.
È decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997, che consente alle Amministrazioni dello Stato di disporre di tale intervallo, dalla notificazione del titolo esecutivo, prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso va dunque accolto, previa dichiarazione dell’inottemperanza, con assegnazione di un termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione della decisione, per il pagamento delle somme indicate nel provvedimento giudiziale, degli ulteriori accessori di legge e degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso.
Per il caso d’inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni. Non è dovuto alcun compenso, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa. Le spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, sono poste a carico dell’Amministrazione e distratte a favore dei difensori antistatari, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 del c.p.a.
Nota della Redazione
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