Nessun nesso causale tra missioni all’estero e patologia tumorale del militare (TAR Campania n. 795 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità dell’Amministrazione della Difesa per infermità contratta dal militare in occasione di missioni internazionali, il riconoscimento del danno risarcibile presuppone la prova del nesso di causa secondo il criterio del “più probabile che non”. L’art. 2087 cod. civ. fonda una responsabilità contrattuale del datore di lavoro, ma non consente di prescindere dalla dimostrazione del rapporto eziologico tra la prestazione e la patologia. Ove una verificazione medico-legale, completa e immunizzata da specifiche contestazioni, escluda il nesso causale tra servizio e malattia, la domanda risarcitoria è infondata e va respinta.
Il Fatto
Il ricorrente, graduato dell’Esercito Italiano, agisce iure proprio per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente derivanti da una patologia insorta in conseguenza del servizio prestato in missioni internazionali di pace nei territori balcanici e in Afghanistan. Deducendo la responsabilità contrattuale dell’Amministrazione per la mancata adozione delle cautele necessarie a prevenire l’insorgenza dell’infermità, quantifica il pregiudizio in complessivi euro 1.500.000, oltre interessi e rivalutazione.
Il ricorso, originariamente iscritto al ruolo del TAR Lazio, è stato riassunto davanti al TAR Campania dopo la dichiarazione di incompetenza del primo giudice. Si è costituito il Ministero della Difesa, eccependo la prescrizione e contestando nel merito la sussistenza del nesso causale, anche in forza di una verificazione espletata in altro giudizio. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 14 aprile 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione della domanda: il ricorrente invoca la responsabilità dell’Amministrazione datrice di lavoro ai sensi dell’art. 2087 cod. civ. e degli artt. 32 Cost. e 2025 cod. civ. Il fulcro della controversia è, però, di natura probatoria: si tratta di stabilire se sia dimostrato il rapporto eziologico tra l’attività di servizio e l’infermità tumorale.
Il Tribunale richiama la verificazione depositata in atti, resa nell’ambito di un precedente giudizio, e ne condivide integralmente le conclusioni. La relazione, dopo aver esaminato la letteratura scientifica in materia di uranio impoverito e patologie neoplastiche, esclude che le esposizioni ambientali subite durante le missioni possano attribuirsi con sufficiente probabilità un ruolo eziopatogenetico nella genesi della malattia renale. I verificatori valorizzano la multifattorialità della patogenesi, con netta prevalenza di fattori costituzionali endogeni e genetici non modificabili, e ritengono l’ipotesi ambientale molto meno probabile di quella contraria.
Il Collegio ne trae la conseguenza giuridica del difetto di causalità materiale. Ai fini risarcitori, il nesso di causa deve soddisfare il criterio del “più probabile che non”: tale soglia, alla luce della verificazione, non è raggiunta, essendo stata esclusa anche al di sotto del livello di certezza la riconducibilità della patologia alle vicende belliche.
La forza probatoria della consulenza non è scalfita dalla documentazione prodotta nel giudizio. Manca, osserva il Tribunale, una specifica contestazione delle risultanze della verificazione, nonché un accertamento medico-legale nuovo e diverso da quelli già esaminati. Ne deriva che la rinnovazione dell’accertamento tecnico non è necessaria.
In conclusione, stante l’assenza del nesso causale, la responsabilità dell’Amministrazione non sussiste e il ricorso è respinto. La peculiarità, anche fattuale, della controversia giustifica la compensazione delle spese di giudizio. Il Collegio dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle parti in caso di diffusione del provvedimento.
Nota della Redazione
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