Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Campania n. 951 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo conosce dell’azione di ottemperanza avverso le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. L’accertata inerzia dell’amministrazione, non contestata da prova dell’avvenuto adempimento, impone la dichiarazione dell’obbligo di esatta ed integrale esecuzione del titolo entro il termine assegnato. Il Collegio nomina sin da ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, per il caso di perdurante inadempimento. La astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è liquidata secondo criteri di non manifesta iniquità, entro un tetto massimo ancorato al principio di proporzionalità.
Il Fatto
La ricorrente agisce in ottemperanza per conseguire l’attuazione di una sentenza del giudice del lavoro che le aveva accertato il diritto al beneficio economico della carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, legge n. 107/2015, per quattro annualità, con condanna dell’amministrazione all’erogazione di un buono complessivo di euro 2.000,00 e al pagamento delle spese.
Il titolo è passato in giudicato per mancata impugnazione ed è stato notificato all’amministrazione per l’esecuzione, con decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni. L’amministrazione si è costituita con atto di stile, senza allegare alcuna prova dell’adempimento. La questione giunge così davanti al giudice amministrativo in sede di ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’azione. Il ricorso è proposto ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente di agire per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.
Il giudice verifica anzitutto i presupposti processuali. Risulta rispettato il termine dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., oltre a quello degli artt. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm.. È decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. La sentenza è passata in giudicato, come da certificazione in atti.
Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, il Collegio dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. L’amministrazione dovrà depositare la prova dell’avvenuto adempimento mediante documentazione conforme alle disposizioni sul p.a.t.
In accoglimento della domanda, il Collegio nomina sin da ora il commissario ad acta, con facoltà di delega ad un funzionario della medesima amministrazione, il quale, decorso inutilmente il termine, porrà in essere gli atti necessari per l’esecuzione del giudicato entro un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa, con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Quanto all’astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Collegio la calcola nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato. Assume come dies a quo il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e come dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo, non perdendo l’amministrazione il proprio potere di provvedere in regime di esercizio concorrente con il commissario (Adunanza Plenaria n. 8/2021). Il limite massimo è fissato nella somma corrispondente al 10% dell’importo dovuto, oltre la quale la misura perderebbe la funzione compulsoria per divenire fonte di sproporzionata locupletazione (Adunanza Plenaria n. 7/2019). Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con riduzione del 50%, trattandosi di ricorso seriale.
Nota della Redazione
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