Quote latte: illegittimità caducante degli atti di riscossione dopo l’annullamento del prelievo (TAR Lombardia n. 1064 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di quote latte, l’annullamento giurisdizionale dell’imputazione di prelievo supplementare per contrarietà della disciplina nazionale al diritto eurounitario determina l’illegittimità caducante degli atti di riscossione a valle, che restano privi del loro unico presupposto. Conseguentemente, la cartella di pagamento e l’atto di pignoramento presso terzi emessi sulla base di quella imputazione sono annullati, con obbligo di Agea di procedere al ricalcolo applicando i meccanismi di compensazione proporzionali indicati dalla Corte di Giustizia. Ai fini del ricalcolo, la prescrizione del credito è decennale e va computata tenendo conto dei periodi di sospensione legale, restando interrotta dalla notificazione della comunicazione di prelievo e dalla pendenza dei giudizi.

Il Fatto

Un’azienda agricola produttrice di latte vaccino, assoggettata al regime europeo delle quote latte fino alla campagna 2014-2015, riceveva da Ader una cartella di pagamento contenente l’intimazione a corrispondere una somma rilevante a titolo di prelievo supplementare per l’annata 2006/07. La società impugnava la cartella e gli atti presupposti davanti al TAR Lombardia, deducendo vizi di motivazione, duplicazione dei ruoli, carenza del presupposto e contrasto della normativa interna con il diritto dell’Unione.

Con successivo ricorso per motivi aggiunti l’impugnazione era estesa all’atto di pignoramento presso terzi notificato nel 2022. Nel corso del giudizio risultava che il TAR Lazio, con una propria sentenza, aveva accolto l’impugnazione proposta dalla stessa azienda avverso la comunicazione di prelievo relativa alla medesima annata, annullandola per contrarietà al diritto eurounitario e imponendo ad Agea il ricalcolo. Da qui la questione della sorte degli atti di riscossione emessi a valle di quel provvedimento annullato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla constatazione che, nelle more del giudizio, è intervenuto l’annullamento giurisdizionale dell’atto di imputazione del prelievo. Il TAR Lazio ha accolto l’impugnazione di numerose aziende, tra cui la ricorrente, avverso la comunicazione relativa all’annata 2006/07, annullandola per contrasto della normativa nazionale con il diritto eurounitario, con conseguente obbligo di Agea di rideterminare l’imputazione applicando meccanismi di compensazione proporzionali.

Su questa premessa il Tribunale applica il principio della illegittimità caducante. Poiché gli atti di prelievo costituivano l’unico presupposto degli atti a valle e sono stati annullati, i soggetti preposti alla riscossione non potevano emettere le intimazioni di pagamento per quelle annualità. Il Collegio richiama Cons. Stato, sez. VI, n. 645 del 2024, che ha riaffermato tale principio proprio con riferimento alla materia delle quote latte in caso di sopravvenuto annullamento, in corso di causa, degli atti presupposti.

Dagli atti non risulta che Agea abbia richiesto il discarico degli atti impugnati, né che Ader vi abbia provveduto. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati ai fini del ricalcolo da parte di Agea degli importi dovuti per l’annata considerata.

Il Collegio respinge invece l’eccezione di prescrizione. Nella materia la prescrizione è decennale e va computata tenendo conto dei due periodi di sospensione legale, il primo dal 1° aprile al 15 luglio 2019 e il secondo dall’8 marzo al 31 agosto 2020. Nel caso concreto il termine è rimasto interrotto dalla notificazione della comunicazione di prelievo e dalla resistenza dell’Amministrazione nel giudizio dinanzi al TAR Lazio, con effetto protratto fino alla relativa sentenza. Neppure la prescrizione quinquennale degli interessi risulta maturata, essendo il termine ancora interrotto alla data di notifica della cartella. Le spese di lite sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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