Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta elettronica del docente (TAR Campania n. 948 dell’11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., dichiara l’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ove il titolo esecutivo sia stato notificato e sia decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Accertata l’inerzia, il Collegio nomina il commissario ad acta e condanna l’amministrazione al pagamento dell’astreinte commisurata agli interessi legali, con tetto massimo del 10% dell’importo dovuto, in funzione compulsiva e di garanzia dell’effettività della tutela. La misura va contenuta entro limiti di non manifesta iniquità, perché il potere di adempimento resta concorrente in capo all’amministrazione anche dopo l’insediamento del commissario.

Il Fatto

La ricorrente agisce in ottemperanza per conseguire l’attuazione della sentenza del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 107/2015.

Il titolo, munito di attestazione di conformità, è stato notificato all’amministrazione resistente e, decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni, la parte ha proposto ricorso davanti al TAR Campania. Il Ministero si è costituito con atto di stile. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva la sussistenza dei presupposti processuali dell’azione. Il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. risulta rispettato, così come quello previsto dagli artt. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm. È inoltre decorso senza esito il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo.

Il giudicato è accertato. Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, il ricorso è fondato. Il Collegio dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo entro il termine di sessanta giorni, con prova da depositare esclusivamente mediante documentazione conforme alle disposizioni sul processo amministrativo telematico.

In accoglimento della domanda, viene nominato commissario ad acta il responsabile della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario. Il commissario provvede all’allocazione della somma in bilancio, all’impegno, alla liquidazione, all’ordine e al pagamento. La mancanza di fondi o di disponibilità di cassa non costituisce legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

Il Collegio accoglie anche la domanda di astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., calcolata nella misura degli interessi legali. Quale dies a quo assume il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza; quale dies ad quem il giorno dell’adempimento anche tardivo, in coerenza con l’Adunanza Plenaria n. 8/2021; quale limite massimo il 10% dell’importo dovuto, secondo l’Adunanza Plenaria n. 7/2019. La liquidazione della penale spetta al commissario.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto dello scaglione di riferimento e della riduzione del 50%, trattandosi di ricorso seriale, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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