Deposito telematico al protocollo generale è processualmente inesistente (Cass. pen. Sez. II n. 20461 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel regime transitorio del processo penale telematico disciplinato dall’art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — applicabile alle corti d’appello fino al 1° gennaio 2027 ai sensi dell’art. 3, commi 5 e 6, d.m. 29 dicembre 2023, n. 217, come modificato dal d.m. 27 dicembre 2024, n. 206 — l’atto processuale trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo dell’ufficio protocollo generale dell’ufficio giudiziario, anziché a uno degli indirizzi iscritti nell’elenco allegato al provvedimento DGSIA del 9 novembre 2020, deve considerarsi processualmente inesistente. Tale indirizzo è funzionalmente estraneo al deposito processuale, privo di raccordo con i sistemi informatici di gestione del fascicolo penale e strutturalmente inidoneo a produrre gli effetti costitutivi propri del deposito. Ne consegue che la sua mancata considerazione da parte del giudice non configura alcuna nullità.

Il Fatto

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Firenze che, in riforma della pronuncia del Tribunale di Lucca, ha dichiarato la prescrizione del reato contestato al capo 2) e ha rideterminato la pena per il residuo reato di usura aggravata di cui al capo 1).

Con il primo motivo deduce la nullità assoluta della sentenza, per la mancata considerazione dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore, inoltrata a mezzo PEC. Gli ulteriori motivi investono l’affermazione di responsabilità e il trattamento sanzionatorio, con dedotta violazione del divieto di reformatio in peius e mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione della validità del deposito telematico di un’istanza indirizzata a un ufficio giudiziario mediante invio all’indirizzo PEC del protocollo generale, anziché a quello specificamente individuato dal DGSIA per il deposito degli atti penali.

Il percorso argomentativo muove dalla disciplina emergenziale dell’art. 24 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che già individuava il presupposto indefettibile della validità del deposito nella corrispondenza dell’indirizzo destinatario con quello censito nell’elenco DGSIA. Il provvedimento del 9 novembre 2020, richiamato dall’art. 87-bis, comma 1, d.lgs. n. 150/2022, individua caselle con sintassi depositoattipenali, interfacce del sistema di gestione dei registri penali, prive di qualsiasi equipollente amministrativo.

La Corte richiama il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 6565 in data 11 dicembre 2025, secondo cui l’impugnazione trasmessa a un indirizzo non compreso nell’elenco DGSIA è inammissibile, salvo re-inoltro dalla casella ricevente a quella censita. Il Collegio precisa però che il caso esaminato è diverso: l’indirizzo del protocollo generale non è riconducibile al procedimento penale, opera su un piano intrinsecamente amministrativo ed è funzionalmente estraneo al deposito processuale.

Poiché gli accertamenti di cancelleria escludono il re-inoltro all’indirizzo dedicato, non vi è spazio per alcuna sanatoria. L’istanza deve considerarsi processualmente inesistente e la sua mancata considerazione non integra la dedotta nullità: il primo motivo è inammissibile.

Gli altri motivi seguono la stessa sorte. La censura sulla responsabilità è aspecifica, risolvendosi in un’asserzione apodittica priva dei requisiti dell’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Il motivo sulla pena è smentito dal dato fattuale, poiché la Corte territoriale ha eliminato il solo segmento riferito al reato prescritto, lasciando invariata la pena per l’usura. Le doglianze sulle attenuanti generiche e sul minimo edittale sono nuove in sede di legittimità, non essendo state devolute con l’atto di appello: la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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