Riconoscimento di sentenza penale straniera e doppia punibilità del fatto (Cass. pen. Sez. VI n. 12448 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento della sentenza penale straniera, il requisito della doppia punibilità va accertato con riguardo al fatto storico posto alla base della condanna, potendo prescindersi dagli elementi costitutivi e dalla denominazione che il reato assume nell’ordinamento estero. È sufficiente che quel fatto sia previsto come reato anche nell’ordinamento italiano, a nulla rilevando che la corrispondenza non sia piena sul piano della fattispecie astratta. Il giudice del riconoscimento non compie una verifica di perfetta simmetria tra le due normative, ma valuta se la condotta sanzionata all’estero integri, nel suo nucleo essenziale, un’ipotesi penalmente rilevante in Italia. Su tale base la pena irrogata dal giudice straniero è compatibile con il sistema interno quando non eccede i limiti della sanzione prevista per il corrispondente reato nazionale.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 17 settembre 2024, ha accolto la richiesta di riconoscimento di una sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Mons in data 14 dicembre 2023, con la quale il ricorrente era stato condannato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione, da cui detrarre giorni ventuno di presofferto. Le imputazioni riguardavano la partecipazione ad un’associazione per delinquere finalizzata a conseguire un indebito profitto da un traffico di cherosene prelevato in danno della N.A.T.O., il falso in documenti commerciali e la ricettazione.
Il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un primo motivo la violazione degli artt. 192 e 195 cod. proc. pen. e dell’art. 12 cod. proc. pen., per insufficienza probatoria in ordine al vincolo associativo, e con un secondo motivo la violazione dell’art. 12 cod. proc. pen. e dell’art. 133 cod. pen., per incompatibilità delle statuizioni belghe con l’ordinamento interno.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile, per la genericità e la manifesta infondatezza delle deduzioni difensive. Sul primo motivo la Corte ha osservato che il giudice territoriale aveva richiamato per intero i passaggi della sentenza straniera, dai quali emerge l’articolata organizzazione posta a base del traffico di cherosene e il coinvolgimento del ricorrente, che intratteneva rapporti con un sodale, a sua volta in contatto con altri personaggi di rilievo dell’organizzazione.
È stato quindi delineato un quadro connotato dalla convergente azione di più soggetti, dalla stabilità dei rapporti e da una struttura organizzativa definita, nella quale risultava inserito anche il ricorrente. Del tutto generici sono stati ritenuti i rilievi sulla contestazione relativa alla falsificazione del documento di trasporto.
Sul secondo motivo, la Corte ha rilevato che la pena irrogata è pienamente compatibile con quella prevista dall’art. 416, comma secondo, cod. pen. per la partecipazione all’associazione, senza necessità di alcun adattamento, anche in considerazione della pluralità dei reati contestati. Quanto alla condotta di falsificazione, il motivo è stato giudicato ancora una volta generico.
La Corte ha poi precisato che la contestazione riguardava la falsa attestazione della provenienza, della destinazione e della natura della merce contenuta in un documento di trasporto CMR, previsto dalla Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, resa esecutiva con la legge 6 dicembre 1960 n. 1621, e idoneo a svolgere una funzione fiscale di asseverazione della natura dell’operazione. Trattandosi di prodotto petrolifero, il trasporto avrebbe dovuto essere accompagnato da documenti genuini, la cui mancanza o il cui difetto di genuinità è punito in Italia almeno ai sensi dell’art. 49, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1995, come affermato da un precedente della Sezione terza richiamato nel provvedimento.
Da qui il principio decisivo: poiché ai fini del riconoscimento occorre verificare il requisito della doppia punibilità e a tal fine si può prescindere dagli elementi costitutivi e dalla denominazione del reato, il fatto oggetto di contestazione e posto alla base della condanna è di per sé soggetto anche in Italia a sanzione penale. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell’inammissibilità.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere
- Art. 12 c.p.p. – Casi di connessione
- Art. 192 c.p.p. – Valutazione della prova
- Art. 195 c.p.p. – Testimonianza indiretta