Sottrazione fraudolenta: il sequestro si calcola sull’intero debito erariale, sanzioni e interessi compresi (Cass. pen. n. 33528/2025)
Corte di Cassazione, Quarta Sezione Penale, sentenza n. 33528/2025 (c.c. 26 giugno 2025; R.G.N. 12225/2025) — Presidente Emanuele Di Salvo, Relatore Daniela Calafiore
Il principio di diritto
«Il profitto, confiscabile anche per equivalente, del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte ex art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, va individuato nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell’Amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase», profitto che «deve essere calcolato con riferimento all’intero debito erariale, comprensivo delle sanzioni collegate e di tutti gli accessori esigibili».
Il fatto
Nell’ambito di un procedimento per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 d.lgs. n. 74/2000) a carico degli amministratori di diritto e di fatto di due società poi poste in liquidazione giudiziale, era stato disposto un sequestro preventivo finalizzato alla confisca sui beni trasferiti mediante cessioni di rami d’azienda, per un valore complessivo di euro 7.175.000, a fronte di un debito tributario accertato di euro 1.668.202,08. La Cassazione (Sez. 3, n. 28725/2024, dep. 2025) aveva annullato l’ordinanza del Tribunale del riesame limitatamente all’entità del sequestro, ritenendolo sproporzionato. In sede di rinvio, il Tribunale di Mantova riduceva il sequestro a euro 1.091.994,65 per ciascuna società. Ricorreva il Procuratore della Repubblica con tre motivi.
La motivazione
Il primo motivo è fondato: qualificato il ramo d’azienda come bene mobile non registrato, con applicazione dell’art. 517 cod. proc. civ. (pignoramento nel limite del credito precettato aumentato della metà; per gli immobili l’art. 77 d.P.R. n. 602/1973 indica l’ipoteca per il doppio del credito), il Tribunale ha però calcolato la somma sequestrabile sulla sola evasione fiscale accertata, escludendo sanzioni e interessi: in contrasto con la sentenza rescindente, che impone di parametrare la garanzia all’intero debito erariale, comprensivo delle sanzioni collegate e di tutti gli accessori esigibili (Sez. 3, n. 28047/2017, Giani).
Fondato anche il secondo motivo: la somma stornata perché già sequestrata si riferiva alla diversa fattispecie di cui all’art. 10 dello stesso decreto (capo diverso dell’imputazione provvisoria) e non poteva quindi ridurre la garanzia del sequestro disposto per il reato ex art. 11. È invece rigettato il terzo motivo, sulla ripartizione paritaria del sequestro tra le due società: è stata la stessa sentenza rescindente a indicare al giudice del rinvio il percorso della confiscabilità anche per equivalente del provento del reato, sicché l’ordinanza ha correttamente applicato l’art. 627 cod. proc. pen.
Implicazioni pratiche
L’ordinanza è annullata limitatamente all’ammontare della somma sequestrata, con rinvio al Tribunale di Mantova. Il perimetro del sequestro nella sottrazione fraudolenta si consolida su un doppio binario: il tetto è dato dal valore dei beni idonei a garantire la riscossione coattiva (criteri civilistici dell’espropriazione), ma la base di calcolo è l’intero debito erariale — imposta, sanzioni e accessori — non la sola imposta evasa. Per le difese, resta lo spazio per contestare le sproporzioni; per le procure, la pronuncia legittima richieste di sequestro più ampie della sola evasione accertata.
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