Liberazione anticipata, illecito disciplinare e assoluzione penale nel giudizio rieducativo (Cass. pen. Sez. I n. 21645 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di liberazione anticipata, il giudizio sulla partecipazione all’opera di rieducazione impone una valutazione globale e concreta della condotta del detenuto. Il magistrato di sorveglianza può apprezzare liberamente rapporti disciplinari e fatti di rilievo penale, senza attendere la definizione del relativo procedimento. Tuttavia né la sanzione disciplinare né l’assoluzione penale possono costituire, da sole, ragione unica del rigetto del beneficio. La valutazione di sorveglianza è autonoma rispetto a quella del giudice della cognizione, con l’unico limite dell’accertamento dell’insussistenza del fatto o della sua mancata commissione, dovendo il giudice verificare in concreto la riferibilità della condotta al detenuto e la sua attitudine a dimostrare resistenza al percorso rieducativo.
Il Fatto
Il magistrato di sorveglianza di Roma aveva accolto la richiesta di liberazione anticipata quanto a quattro semestri, respingendola per altri quattro. Il reclamo del detenuto investiva in particolare il rigetto relativo al semestre compreso tra il 26 novembre 2021 e il 26 maggio 2022, periodo in cui erano stati rinvenuti due cellulari occultati nel ventilatore della camera di pernottamento occupata dal ricorrente e da altri detenuti.
Per tale violazione il detenuto era stato sanzionato in via disciplinare, ma assolto dal corrispondente reato dalla Corte di appello di Genova per non avere commesso il fatto. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza del 29 ottobre 2025, aveva rigettato il reclamo, ritenendo che nel giudizio disciplinare la responsabilità possa essere affermata a fronte di un grado di certezza inferiore a quello richiesto in sede penale. Avverso tale provvedimento il detenuto ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione I muove dall’art. 54 Ord. pen., che subordina la concessione del beneficio alla prova di partecipazione all’opera di rieducazione, richiedendo una valutazione globale della condotta del detenuto finalizzata a un giudizio positivo sul suo reinserimento. In questa prospettiva il magistrato di sorveglianza può apprezzare con assoluta libertà il contenuto dei rapporti disciplinari, senza che il fatto di essere attinto da rilievi disciplinari possa essere considerato ex se ragione di non concessione.
La Corte richiama il principio secondo cui, in tema di liberazione anticipata, gli eventuali rapporti disciplinari devono essere acquisiti e valutati concretamente, sia sotto il profilo dell’attitudine a indicare una condotta restia al processo rieducativo, sia per essere comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento positivo emerso nel periodo semestrale, non potendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento positivo assunto con continuità (Sez. I n. 24506 del 2025).
Analoga libertà di giudizio è conservata rispetto ai fatti di rilievo penale, che possono essere valutati anche prima della definizione del relativo procedimento, a condizione che il giudice ne apprezzi la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo (Sez. I n. 33848 del 2019). Tale libertà incontra però un limite: la valutazione di sorveglianza è autonoma rispetto a quella del giudice della cognizione, con l’unico limite dell’accertamento dell’insussistenza del fatto o della sua mancata commissione da parte dell’istante (Sez. I n. 2380 del 2018).
Ne deriva che il giudizio deve investire nel concreto tutti gli elementi rilevanti, senza che né l’assoluzione per un reato — tranne che nei casi di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero per non avere commesso il fatto — né la condanna per un illecito disciplinare possano costituire la ragione unica del rigetto. Nel caso di specie, il magistrato prima e il Tribunale poi hanno considerato unicamente l’illecito disciplinare, senza valutare la condotta in concreto né la sua certa riferibilità al detenuto, e hanno obliterato l’accertamento penale conclusosi con l’assoluzione per non avere commesso il fatto, stante la mancanza di prova della riferibilità dei cellulari al ricorrente.
Il ricorso è pertanto fondato e l’ordinanza impugnata è annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma, perché valuti con libertà di giudizio la concedibilità del beneficio per il semestre in esame.
Nota della Redazione
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