Opposizione allo stato passivo in confisca (Cass. pen. Sez. VI n. 3899 del 30.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il ricorso per cassazione avverso il decreto che decide sulle opposizioni allo stato passivo e sulle impugnazioni dei crediti ammessi nel procedimento di accertamento dei diritti dei terzi può essere proposto, ex art. 59, comma 9, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per tutti i motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen. Non trovano, infatti, applicazione gli artt. 10 e 27 del medesimo decreto, che limitano i vizi deducibili alla sola violazione di legge. È affetta da motivazione apparente, carente e contraddittoria il provvedimento che fondi il rigetto dell’opposizione sulla sola asserita discordanza tra le fatture, quando dal raffronto interno non emerga alcuna differenza di numerazione o di importo.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una ditta individuale di trasporti, aveva proposto opposizione ai sensi dell’art. 59, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011 avverso l’ordinanza di esclusione dei crediti vantati, per oltre centomila euro, nei confronti di una società sottoposta a confisca. Il G.I.P. del Tribunale di Roma, con decreto del 2 maggio 2024, aveva rigettato l’opposizione ritenendo discordante la numerazione delle fatture prodotte rispetto a quelle registrate.
Il ricorrente ha impugnato il decreto per cassazione, deducendo l’apparenza, la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione, non risultando comprensibile la natura del vizio rilevato dal giudice, eventualmente riconducibile alla diversa data di registrazione delle fatture nel registro I.V.A., comunque avvenuta entro il trimestre successivo all’emissione ai sensi dell’art. 74, comma 4, d.P.R. n. 633/1972.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da una premessa di ordine processuale. Il ricorso per cassazione avverso il decreto che decide sulle opposizioni allo stato passivo può essere proposto, ex art. 59, comma 9, d.lgs. n. 159 del 2011, per tutti i motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen., non essendo applicabili gli artt. 10 e 27 del medesimo decreto, che limitano i vizi deducibili alla sola violazione di legge.
Il Collegio richiama sul punto il proprio precedente Sez. 6, n. 525 del 11/11/2022, dep. 2023, M.P.S. Leasing & Factoring S.p.A., Rv. 284106, confermando l’orientamento secondo cui il regime impugnatorio in materia è quello pieno dell’art. 606, con piena deducibilità anche dei vizi motivazionali.
Nel merito, la Corte rileva che la motivazione del provvedimento impugnato è scarsamente comprensibile, carente e contraddittoria. Il giudice aveva posto a fondamento del rigetto la sola asserita discordanza tra le fatture, ma dal raffronto contenuto nello stesso provvedimento tra quelle prodotte dal ricorrente e quelle registrate non emergeva alcuna differenza, né nella numerazione né nell’importo.
Il vizio motivazionale risulta, dunque, radicale: il provvedimento fonda la decisione su un presupposto di fatto smentito dal suo stesso contenuto. Da qui l’annullamento con rinvio al Tribunale di Roma – Ufficio G.I.P. per nuovo esame.
Nota della Redazione
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