Retrodatazione custodia cautelare e connessione qualificata tra procedimenti (Cass. pen. Sez. I n. 22884 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare per cd. contestazione a catena, quando le ordinanze cautelari siano state emesse in procedimenti diversi per fatti legati da connessione qualificata, opera la regola del secondo periodo del comma 3 dell’art. 297 cod. proc. pen.: la retrodatazione dei termini delle misure applicate con la successiva ordinanza richiede che i fatti oggetto di quest’ultima fossero desumibili dagli atti già prima del rinvio a giudizio per i fatti oggetto della prima ordinanza. Non si applica, in tale ipotesi, la retrodatazione automatica prevista per le ordinanze emesse nello stesso procedimento. La nozione di anteriore desumibilità implica che l’autorità giudiziaria, al momento del rinvio a giudizio nel primo procedimento, fosse in grado di desumere — non solo di conoscere — la specifica significanza processuale degli elementi relativi al reato su cui si fonda il successivo provvedimento cautelare.

Il Fatto

Il ricorrente propone istanza di retrodatazione al dicembre 2012 dei termini di custodia cautelare concernenti la misura applicata nel 2017 per un delitto di omicidio commesso nel luglio 2012. La prima misura cautelare era stata applicata nel 2012 in un separato procedimento, per fatti ritenuti legati alla medesima faida mafiosa.

Il Giudice dell’udienza preliminare respinge l’istanza; il Tribunale del riesame, in funzione di appello, conferma il rigetto. Il ricorrente deduce in cassazione la violazione dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. e l’erronea applicazione dei principi sulla contestazione a catena, contestando l’inversione dell’ordine logico tra connessione qualificata e desumibilità degli indizi.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il quadro delle regole operative elaborate dalle Sezioni Unite in tema di retrodatazione. Premessa comune è che i delitti oggetto dell’ordinanza posteriore siano stati commessi prima dell’emissione di quella anteriore, e che la ratio della retrodatazione risponda all’esigenza di non far ricadere sul destinatario della misura l’artificioso ritardo o la colpevole inerzia nell’applicazione della cautela, quando già dagli atti emergevano gli elementi giustificativi.

La Corte distingue tre situazioni. Quando più ordinanze sono emesse nello stesso procedimento e per lo stesso fatto, diversamente circostanziato o qualificato, o per fatti legati da connessione qualificata, la retrodatazione opera in via automatica ai sensi del primo periodo del comma 3 dell’art. 297 cod. proc. pen., indipendentemente dalla possibilità di desumere dagli atti i fatti oggetto delle ordinanze successive. Quando invece le ordinanze sono emesse in procedimenti diversi per fatti legati da connessione qualificata, si applica il secondo periodo del medesimo comma, e la retrodatazione opera solo se i fatti erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per i fatti della prima ordinanza. Il terzo caso, di fatti diversi non legati da connessione qualificata, rientra nell’art. 297 cod. proc. pen. per effetto della sentenza additiva della Corte costituzionale n. 408 del 2005.

La Corte riconosce che il Tribunale ha errato nel ritenere di poter prescindere dalla valutazione sulla connessione qualificata. Rileva tuttavia che i giudici del riesame hanno dato conto dell’intervenuto rinvio a giudizio per i fatti del 2012 — circostanza non contestata dalla difesa — con conseguente operatività della regola del secondo periodo. Il Tribunale ha quindi correttamente affrontato il tema della desumibilità degli elementi giustificativi del secondo provvedimento.

Quanto al secondo motivo, la Corte osserva che il Tribunale ha ritenuto che solo con le ulteriori indagini il quadro di gravità indiziaria si sia delineato, non attribuendo alle dichiarazioni del collaboratore un significativo valore sostanziale. I giudici del riesame, con motivazione adeguata e priva di vizi logici, hanno spiegato che soltanto con le informative del 2022 e del 2023 il quadro indiziario ha acquisito solidità. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali e trasmissione degli atti al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Nota della Redazione

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