Proroga del 41-bis fondata su attualità dei collegamenti mafiosi (Cass. pen. Sez. I n. 30311 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proroga del regime differenziato di cui all’art. 41-bis ord. pen. richiede una motivazione autonoma e concreta sull’attuale persistenza del pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il giudice di legittimità verifica che gli elementi indicati nel decreto ministeriale forniscano dati realmente significativi della capacità di mantenere collegamenti con l’associazione, non mere ricostruzioni biografiche della carriera criminale. Gli indici valutabili comprendono il profilo e la posizione apicale nel sodalizio, la perdurante operatività dello stesso, il coinvolgimento di stretti congiunti, gli esiti del trattamento penitenziario e l’eventuale dissociazione. Resta fermo il divieto di automatismi e di motivazioni stereotipe, ma il mero decorso del tempo non vale, di per sé, a escludere la persistente capacità di collegamento.
Il Fatto
Il ricorrente espia la pena dell’ergastolo ed è sottoposto al regime differenziato per effetto di un decreto ministeriale di proroga, disposta per due anni a decorrere dal 9 luglio 2024. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto avverso quel decreto, ritenendo infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa e adeguatamente motivata la proroga.
Avverso l’ordinanza la difesa ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi, deducendo l’erronea interpretazione del criterio della attualità dei collegamenti, l’apparenza della motivazione, l’inversione dell’onere probatorio, la violazione degli artt. 3, 24 e 27, comma 3, Cost. e la contrarietà all’art. 3 CEDU. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 41-bis, comma 2-bis, ord. pen., che consente la proroga quando non risulta venuta meno la capacità del condannato di mantenere collegamenti con l’associazione criminale. La valutazione deve tener conto del profilo criminale, del ruolo rivestito, della perdurante operatività del sodalizio, delle nuove incriminazioni, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari. Il mero decorso del tempo non è sufficiente a escludere quella capacità.
Il Collegio richiama il proprio consolidato orientamento secondo cui anche per i decreti di proroga occorre un’autonoma e congrua motivazione sull’attualità del pericolo, non essendo ammissibile alcun automatismo né motivazioni apparenti o stereotipe. La base giustificativa va individuata in indici concreti e attuali, non nella riproduzione della biografia delinquenziale. Rilevano, al contrario, il ruolo ricoperto, l’eventuale dissolvimento del sodalizio, la durata della misura e i risultati del trattamento carcerario.
Quanto all’accertamento, la Corte ricorda che la sussistenza dei collegamenti non va dimostrata in termini di certezza, essendo sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti. Su questa base il Tribunale ha correttamente valorizzato sia i dati storici di adesione continuativa al sodalizio, sia gli elementi di attualità.
Tra questi ultimi figurano il ruolo di vertice nella cosca, la sua attuale vitalità, il coinvolgimento di stretti congiunti in procedimenti per associazione mafiosa e la persistente latitanza di sodali. Il coinvolgimento dei congiunti, pur non riferito a condotte del ricorrente, rende manifesta la facilità di riattivazione dei contatti e integra un indice di pericolosità persistente. Quanto all’assenza di dissociazione, la Corte precisa che non esiste un onere probatorio a carico del ricorrente, ma è necessario un onere di allegazione di fatti e comportamenti che depongano per l’opzione dissociativa, onere non assolto.
Il Collegio valorizza infine la condotta carceraria: le sanzioni disciplinari sino al luglio 2023, il rifiuto dei contatti con gli operatori e la mancata attività lavorativa intramuraria. Tali elementi rendono più concreta la prognosi di un agevole ripristino del ruolo direttivo. Il ricorso è dunque infondato e va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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