Motivo nuovo in cassazione inammissibile e rinnovazione istruttoria nel rito abbreviato (Cass. pen. Sez. II n. 22943 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui si introduce, per la prima volta, una questione non dedotta in appello e non rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, riguardando punti della decisione ormai sottratti al sindacato giurisdizionale per effetto del principio del tantum devolutum quantum appellatum. Nel giudizio di appello avverso sentenza resa con rito abbreviato non deve farsi luogo a rinnovazione istruttoria finalizzata ad acquisire prove o documenti assunti nel parallelo giudizio dibattimentale celebrato nei confronti dei concorrenti nel reato, né ad escutere testi già auditi in tale giudizio, non trattandosi di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado ex art. 603, comma 2, cod. proc. pen., perché la loro novità deriva dalla scelta del rito alternativo e dalla conseguente rinuncia al diritto di difendersi provando. In caso di doppia conforme, l’erronea valutazione del materiale istruttorio è deducibile solo come travisamento della prova, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Il Fatto

La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 12 novembre 2025, conferma la condanna pronunciata dal Gup del Tribunale di Brindisi all’esito di giudizio abbreviato per il reato di rapina aggravata in concorso. Il condannato propone ricorso per cassazione con tre motivi, lamentando il vizio di motivazione sull’affermazione della responsabilità concorsuale, il mancato esercizio dei poteri di integrazione probatoria ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen. e la mancata valutazione della lieve entità del fatto, della diminuente per il reale apporto e dell’aggravante delle più persone riunite, oltre al rigetto dell’istanza di messa alla prova. La difesa replica alle conclusioni della Procura generale con memoria depositata il 1° giugno 2026.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è dichiarato inammissibile perché fondato su motivi non consentiti e privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto riproduttivi di censure già prospettate in appello e adeguatamente definite dalla Corte di merito. La Corte ribadisce che la questione non dedotta in appello non può essere introdotta per la prima volta in cassazione, salvo che sia rilevabile d’ufficio.

Su questa base la censura relativa all’acquisizione del fascicolo processuale del coimputato, giudicato separatamente, non è suscettibile di esame, perché dall’atto di appello emergeva unicamente la richiesta di rinnovazione dell’esame dibattimentale della persona offesa. Analogamente, la diminuente della minima importanza dell’opera prestata è estranea ai motivi di appello.

Quanto al motivo sulla rinnovazione istruttoria, la Corte ritiene corretta la valutazione di superfluità dell’escussione della vittima, le cui dichiarazioni acquisite in atti, in ragione del rito, erano idonee e sufficienti a fondare il giudizio di responsabilità. I riferimenti alle prove acquisite nel giudizio ordinario a carico del concorrente sono irrilevanti: nel giudizio di appello avverso sentenza resa con rito abbreviato non si dà rinnovazione per acquisire prove assunte nel parallelo giudizio dibattimentale, non trattandosi di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado.

Il primo motivo è reiterativo e si sostanzia in una alternativa, e perciò non consentita, valutazione di merito. In caso di doppia conforme l’erronea valutazione del materiale istruttorio è eccepibile solo come travisamento della prova, con specifica deduzione che il dato asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto nella motivazione di secondo grado: evenienza non dedotta nel caso concreto. La Corte territoriale ha comunque motivato adeguatamente, valorizzando le circostanziate dichiarazioni della vittima, riscontrate dagli accertamenti di polizia e dal sequestro degli oggetti sottratti.

Sulle ulteriori questioni del terzo motivo, la censura sull’aggravante delle più persone riunite è estranea alla motivazione impugnata, essendo stata prospettata solo nel titolo del motivo di appello senza argomentazioni. Il giudice dell’impugnazione non è obbligato a motivare sul mancato accoglimento di censure manifestamente infondate o generiche. L’attenuante della lieve entità del fatto risulta riconosciuta in primo grado in regime di equivalenza con le aggravanti, mentre la messa alla prova è stata a ragione negata per il limite oggettivo previsto dall’art. 168-bis cod. proc. pen. All’inammissibilità seguono la condanna alle spese e il pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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