Interrogatorio preventivo e ordinanze cautelari pendenti al 25 agosto 2024 (Cass. pen. Sez. II n. 11921 del 25.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La regola del contraddittorio anticipato introdotta dall’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., come inserito dall’art. 2, comma 1, lett. e), legge 9 agosto 2024, n. 114, si applica a tutte le richieste di misura cautelare personale ancora pendenti alla data di entrata in vigore della novella. Ai fini del regime intertemporale, l’actus rilevante è l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari, non la richiesta del pubblico ministero: opinando diversamente si rapporterebbe la disciplina all’intero processo, e non al singolo atto. Il giudice non è vincolato, quanto all’individuazione delle esigenze cautelari, alle prospettazioni della parte pubblica, potendo autonomamente ritenerne la sussistenza o l’insussistenza, con l’effetto di attivare o escludere l’interrogatorio preventivo. La violazione del modulo procedimentale è sanzionata con la nullità dell’ordinanza applicativa, ai sensi dell’art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen. Resta fermo che il difetto di originalità espositiva del provvedimento rispetto alla richiesta non integra, di per sé, violazione dell’obbligo di autonoma valutazione.
Il Fatto
Il Tribunale di Torino, in funzione di Tribunale del riesame, ha confermato l’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari ha applicato la custodia in carcere nei confronti di un indagato per due episodi di ricettazione, relativi a orologi di pregio di provenienza delittuosa.
L’indagato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: l’omesso interrogatorio preventivo pur in assenza di pericolo di inquinamento indicato dalla parte pubblica; il difetto di autonoma valutazione del giudice, che avrebbe operato con la tecnica del “copia e incolla”; il travisamento dei fatti emergenti dagli atti e la carenza di motivazione sulla reiterazione.
La Motivazione della Corte
Il nodo centrale è la successione nel tempo tra la disciplina previgente e la novella del 2024. La legge n. 114 del 2024 è entrata in vigore il 25 agosto 2024, senza normativa transitoria. Occorreva quindi stabilire se la nuova regola governasse anche le misure coercitive richieste prima di tale data ma non ancora disposte dal giudice.
Il Collegio richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 27614 del 29.03.2007 (Lista): quando si succedono discipline diverse senza disposizioni transitorie, si guarda al momento di emissione dello specifico atto. L’actus rilevante è individuato nell’ordinanza del giudice per le indagini preliminari, non nella richiesta del pubblico ministero. Da qui la conclusione che la regola del contraddittorio anticipato si applica a tutte le richieste ancora pendenti alla data di entrata in vigore della nuova norma.
Nel caso di specie l’ordinanza è stata emessa il 6 settembre 2024, dopo l’entrata in vigore della novella: la lex superveniens governa dunque la fattispecie. Il giudice, prima di disporre la misura, avrebbe dovuto procedere all’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini, salvo che sussistesse taluna delle esigenze cautelari ostative previste dall’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen.
La difesa aveva censurato il fatto che il pericolo di inquinamento probatorio, non indicato nella richiesta cautelare, fosse stato autonomamente ravvisato dal giudice. La Corte respinge la doglianza: il giudice non è vincolato alle prospettazioni dell’ufficio requirente e può prescinderne, secondo il consolidato orientamento (Sez. II n. 42438 del 06.11.2024; Sez. I n. 2855 del 08.09.2020, Signore). Diversamente si attribuirebbe alla parte pubblica un diritto potestativo di impedire la fruizione di una garanzia apprestata a favore della parte privata.
Quanto al secondo motivo, il Tribunale ha congruamente illustrato come l’ordinanza genetica, pur ricalcando in gran parte la richiesta, esprima autonome considerazioni sui punti rilevanti. Il difetto di originalità espositiva non implica automaticamente violazione dell’obbligo di autonoma valutazione (Sez. II n. 13604 del 28.10.2020, Torcasio). Il terzo motivo è inammissibile perché sollecita una rilettura della piattaforma indiziaria, preclusa in sede di legittimità ove non ricorra manifesta illogicità. Il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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