Riciclaggio: dolo eventuale e intestazione di conti esteri (Cass. pen. Sez. II n. 23810 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riciclaggio, il dolo eventuale è configurabile quando l’agente ha la concreta possibilità di rappresentarsi, accettandone il rischio, la provenienza delittuosa del denaro ricevuto e investito. Ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo rilevano l’intestazione di conti correnti, cassette di sicurezza e società estere, il contenuto delle conversazioni captate e gli elementi di natura logica complessivamente valutati. Il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione nel merito a quella del giudice territoriale quando questi abbia reso motivazione immune da vizi. In tema di favoreggiamento reale, la consapevolezza del sequestro può desumersi da elementi indiziari gravi e concordanti, quali i sotterfugi impiegati per recuperare e dirottare il denaro.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, dichiarava una ricorrente colpevole del reato di riciclaggio continuato e confermava la condanna di un altro imputato per favoreggiamento reale. Alla prima era contestato di essersi intestata, presso un istituto di credito croato, una cassetta di sicurezza ove era depositata una somma di denaro e un conto corrente sul quale era stata trasferita ulteriore somma, entrambe sottoposte a sequestro e provenienti da reati fiscali, al fine di celarne la provenienza delittuosa. Al secondo era contestato di essersi recato presso il medesimo istituto per organizzare il trasferimento del denaro, aiutando l’autrice dei reati fiscali ad assicurarne il profitto.
Avverso la sentenza proponevano ricorso per cassazione entrambi gli imputati, articolando due motivi ciascuno: la prima lamentava la carenza di prova dell’elemento soggettivo e la violazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio; il secondo deduceva l’insussistenza del dolo del favoreggiamento reale e vizi in tema di circostanze attenuanti generiche e dosimetria.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta congiuntamente i due motivi della prima ricorrente, poiché entrambi investono l’elemento soggettivo del reato. Richiamando la Sez. II n. 36893 del 28.05.2018, il Collegio ribadisce che in tema di riciclaggio il dolo eventuale si configura quando l’agente ha la concreta possibilità di rappresentarsi, accettandone il rischio, la provenienza delittuosa del denaro ricevuto e investito, secondo la nozione già espressa dalla Sez. II n. 30265 dell’11.05.2017.
La sentenza territoriale aveva ritenuto l’imputata consapevole del carattere illecito delle operazioni sulla base di più elementi: il tenore delle conversazioni captate, nelle quali ella manifestava preoccupazione per i sequestri; la circostanza di essersi recata all’estero per recuperare il denaro insieme alla figlia e all’altro imputato; il ruolo di amministratrice di una società estera utilizzata per dirottare i proventi; e il dato logico per cui si era intestata conti, cassette e società all’estero pur sapendo che la figlia esercitava l’attività professionale esclusivamente in Italia.
Da tali elementi la Corte d’Appello aveva tratto conseguenze improntate a logica, ritenendo provato che l’imputata si fosse rappresentata come seriamente possibile l’esistenza dei presupposti della condotta e, pur di non rinunciarvi, avesse accettato che il fatto potesse verificarsi. Di fronte a tale motivazione, il ricorso si limita a proporre una diversa lettura nel merito degli elementi di fatto, in particolare la consapevole intestazione dei rapporti esteri e il contenuto delle captazioni, senza argomentare in modo specifico contro il dolo eventuale prospettato. La diversa valutazione nel merito non è consentita in sede di legittimità, con conseguente infondatezza dei vizi dedotti ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen.
Quanto al secondo ricorrente, la Corte ritiene manifestamente infondato il motivo sulla consapevolezza del sequestro penale, desunta dai sotterfugi impiegati — apertura di un conto in Croazia e dirottamento del denaro in Bulgaria senza transito dall’Italia — e dal contenuto di una conversazione captata concernente altri conti sottoposti a sequestro su decreto del Giudice per le indagini preliminari. Parimenti infondato è il motivo sulla dosimetria: in tema di attenuanti generiche, richiamando la Sez. II n. 23903 del 15.07.2020, la Sez. V n. 43952 del 13.04.2017 e la Sez. II n. 4790 del 16.01.1996, è sufficiente che il giudice di merito valorizzi anche un solo elemento tra quelli dell’art. 133 cod. pen. atto a determinare o escludere il beneficio.
I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., in applicazione dei principi della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.
Nota della Redazione
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