Motivi nuovi inammissibili se il ricorso originario è inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 40296 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non è sanata dalla proposizione di motivi nuovi, perché a questi si trasmette il vizio radicale che inficia i motivi originari, in ragione dell’imprescindibile vincolo di connessione tra gli uni e gli altri. La facoltà di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, dei quali i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, restando ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti. Sono pertanto ammissibili soltanto i motivi aggiunti che alleghino ragioni giuridiche diverse o ulteriori, non quelli con cui si intenda allargare l’ambito del petitum introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini di impugnazione. La soluzione evita il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in secondo grado dalla Corte Appello di Bologna con sentenza del 19.11.2024. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, articolato in più motivi, e successivamente ha depositato motivi nuovi in data 16.10.2025.
Il thema decidendum concerne la possibilità che i motivi nuovi sanino i vizi che rendono inammissibili i motivi originari, o che ne amplino il contenuto oltre i limiti segnati dall’atto introduttivo.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo, il terzo e il quarto motivo originari. Essi non risultano devoluti in sede di appello, come emerge dal riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata e non contestato in questa sede dal ricorrente. Ne consegue l’interruzione della catena devolutiva sul punto, secondo il principio già affermato da Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 2019, Di.
Il motivo che lamenti omessa motivazione su un motivo di gravame, senza contestare specificamente la correttezza del riepilogo operato dal giudice di appello, è privo di specificità. La Corte richiama sul punto Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli e Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, in senso conforme a Sez. 2, n. 14405 del 06/03/2025, Geraci, Sez. 3, n. 15882 del 20/02/2025, Salinaro, Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella e Sez. 3, n. 8657 del 2024, Immobile.
Il secondo motivo, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato. I giudici di appello hanno congruamente assolto l’onere argomentativo, sottolineando l’assenza di elementi positivi valorizzabili: la gravità della violenza perpetrata nei confronti della persona offesa, il mancato ravvedimento e la mancata volontà di risarcire il danno patrimoniale e fisico. La Corte richiama Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace e Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini.
Il nucleo del principio riguarda i motivi nuovi. La Corte afferma che l’inammissibilità dei motivi originari si trasmette ai motivi nuovi, per l’imprescindibile vincolo di connessione, e che la loro proposizione non può valere a sanare il vizio. Richiama Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto e Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, Montante. La facoltà di presentare motivi nuovi resta limitata al mero sviluppo o alla migliore esposizione dei motivi principali, senza introdurre censure non tempestive. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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