Concorso docenti, il titolo B.4.1 spetta anche per altra classe di concorso (TAR Campania n. 505 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il punteggio aggiuntivo di 12,5 punti previsto dal punto B.4.1 della tabella dei titoli valutabili, allegata sub “B” al Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, spetta a chi abbia superato tutte le prove di un precedente concorso ordinario riferito allo stesso tipo di posto, individuato nella distinzione tra posto comune e posto di sostegno. La locuzione “specifico posto” non può essere estesa a indicare la specifica classe di concorso, poiché la tabella impiega quest’ultima dicitura solo quando intende riferirsi alla classe. Le due espressioni, separate dalla congiunzione disgiuntiva “o” al punto C.1, non sono equivalenti. La nota amministrativa che riconduce il titolo alla sola classe di concorso è illegittima, perché priva di motivazione e limitativa del testo normativo.

Il Fatto

La ricorrente ha partecipato al concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, indetto con Decreto Dipartimentale n. 2575 del 06 dicembre 2023, per la classe di concorso AB24 “Lingue e culture straniere (INGLESE)” in Campania, su posto comune. Nella domanda aveva dichiarato di aver superato le prove di un precedente concorso ordinario, bandito con D.D.D. 21 aprile 2020, n. 499, per la diversa classe di concorso AB25, sempre su posto comune.

Con la prima graduatoria di merito, pubblicata in data 14.11.2024, la ricorrente risultava collocata alla posizione n. 9 su 21 posti, con attribuzione del punteggio aggiuntivo di 12,5 di cui al punto B.4.1. La Commissione, con provvedimento in data 28.11.2024, revocava poi quel punteggio, sulla base di una nota dell’Ufficio scolastico che riferiva il titolo alla sola classe di concorso. L’Amministrazione riapprovava la graduatoria con decreto del 2.12.2024 ed escludeva la ricorrente dai vincitori; l’esclusione permaneva nei successivi scorrimenti del 12, 18 e 24 dicembre 2024. Di qui l’impugnazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio circoscrive il thema decidendum al mancato riconoscimento del punteggio ulteriore di cui al punto B.4.1 della tabella allegata al D.M. n. 205 del 2023. La disposizione contempla 12,50 punti per l’inserimento nella graduatoria di merito ovvero per il superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario “per lo specifico posto”.

La questione interpretativa centrale investe il significato di “specifico posto“. Secondo il Tribunale, l’espressione va messa in relazione alla distinzione tra posto comune e posto di sostegno, non alla classe di concorso. Il dato letterale della tabella conforta questa lettura: ai punti A.1.1, A.3.1, B.1.1 e B.3.1, quando il legislatore intende riferirsi alla classe, adopera la dicitura “per la specifica classe di concorso”, e non “per lo specifico posto”.

Il Collegio valorizza inoltre il punto C.1 della medesima tabella, dove le diciture “per lo specifico posto” e “per la specifica classe di concorso” sono separate dalla congiunzione disgiuntiva “o“, così evidenziandosi la loro non equivalenza. Da qui la conclusione che, avendo la ricorrente superato un precedente concorso ordinario su posto comune, ella aveva diritto al punteggio aggiuntivo, per come del resto inizialmente attribuito.

Quanto alla nota del 30.07.2024, che riferiva il titolo alla sola classe di concorso, il Tribunale la ritiene non persuasiva: essa si limita a un’enunciazione, senza alcuna motivazione, e, ove le si riconosca portata precettiva, finisce per limitare illegittimamente il testo normativo. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento degli atti impugnati nei sensi di motivazione e assorbimento degli ulteriori profili di censura; le spese seguono la soccombenza verso l’Amministrazione e sono compensate rispetto alle controinteressate non costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *