Limiti del ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato per eccesso di potere giurisdizionale (Cass. Sez. Un. n. 19349 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’eccesso di potere giurisdizionale denunciabile ai sensi dell’art. 111, ottavo comma, Cost. si riferisce alle sole ipotesi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione. Il difetto assoluto ricorre quando il giudice speciale invade la sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, ovvero nega la giurisdizione sull’erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto di cognizione giurisdizionale. Il difetto relativo è configurabile quando il giudice speciale ha violato i limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita al giudice ordinario o ad altra giurisdizione speciale. Non integra la fattispecie il rifiuto di tutela espresso “in concreto”, conseguente all’interpretazione inesatta delle norme o alla non corretta valutazione degli elementi di fatto, poiché in tal caso la censura attiene alla legittimità dell’esercizio del potere giurisdizionale, non alla sua sussistenza o ai suoi limiti esterni.
Il Fatto
La società, titolare di una concessione del diritto di superficie su terreni di uso civico per la realizzazione di impianti di sci, aveva visto il Comune concedere alla società controinteressata un diritto di superficie sulla medesima particella. Dopo la declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario, la società aveva riassunto il giudizio davanti al giudice amministrativo, chiedendo l’accertamento della preesistenza e prevalenza del proprio diritto, la nullità dell’atto concessorio in favore della controinteressata e la condanna alla demolizione o, in subordine, all’indennizzo e al risarcimento del danno.
Il Tribunale amministrativo aveva accertato l’estinzione del diritto di superficie della società alla scadenza della concessione, con conseguente concentrazione delle facoltà in capo alla controinteressata. Il Consiglio di Stato aveva rigettato l’appello, escludendo la rilevabilità officiosa della nullità del rapporto contrattuale e la fondatezza delle domande di demolizione e risarcitorie. La società aveva quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, tutti incentrati sull’asserito eccesso di potere giurisdizionale del giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite, richiamato il consolidato orientamento in materia di eccesso di potere giurisdizionale, hanno dichiarato inammissibile il ricorso, scrutinando singolarmente ciascun motivo. Con riferimento al primo motivo, la Corte ha rilevato come la censura mirasse a sindacare la ricostruzione del rapporto concessorio ritenuta preferibile, contestando la valutazione del Consiglio di Stato sulla portata temporale della concessione, senza investire la sussistenza o i limiti esterni del potere giurisdizionale.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile in quanto rivolto contro una ratio decidendi ulteriore ed enunciata ad abundantiam, non avendo la parte intaccato la prima e autosufficiente ragione decisoria basata sulla scadenza del rapporto concessorio. La Corte ha precisato che la censura della seconda ratio sarebbe stata autonomamente rilevante solo a seguito del cadere della prima, circostanza non verificatasi.
Il terzo motivo è stato reputato inammissibile, poiché il Consiglio di Stato non si era pronunciato su poteri non ancora esercitati dall’amministrazione, ma sui provvedimenti concessori succedutisi. La violazione dell’art. 34, comma 2, primo periodo, c.p.a., relativo alla preclusione di una tutela preventiva, si sarebbe tradotta, in ogni caso, in un errore di giudizio e non in un eccesso per sconfinamento. Anche il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile, prospettandosi un’inesatta interpretazione delle norme sostanziali e processuali. Il quinto motivo è stato infine dichiarato inammissibile, postulando una rivalutazione dei presupposti e delle prove della domanda risarcitoria.
La Corte ha conseguentemente dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la società alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente.
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Nota della Redazione
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