Frequenti contatti con pregiudicati escludono buona condotta per la guardia armata (TAR Calabria n. 636 del 01.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rilascio dei titoli di polizia amministrativa per l’espletamento del servizio di guardia armata, il giudizio di buona condotta non presuppone l’esistenza di condanne penali o di misure di prevenzione. La frequentazione non occasionale di soggetti pluripregiudicati, accertata dagli organi di polizia in circostanze di tempo e di luogo che escludono il mero contatto casuale, integra un indizio sufficiente a fondare una prognosi negativa di affidabilità nell’uso delle armi e a giustificare il diniego. Il potere discrezionale dell’autorità prefettizia non richiede una motivazione analitica, essendo sufficiente che le valutazioni non risultino irrazionali o arbitrarie. L’esistenza di un provvedimento di divieto di detenzione armi, ancora efficace, corrobora la legittimità del diniego.

Il Fatto

Il ricorrente svolgeva l’attività di guardia armata per il proprio sostentamento e per quello dei figli. Nel 2020 è stato destinatario di un provvedimento di divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi adottato ai sensi dell’art. 39 del TULPS, impugnato davanti al TAR Calabria. Nel luglio 2021 ha chiesto il rilascio dei titoli di polizia amministrativa necessari al servizio. Con decreto dell’ottobre 2021 il Prefetto di Catanzaro ha respinto le istanze, richiamando le risultanze istruttorie degli organi di polizia, che segnalavano frequentazioni nel 2020 con soggetti gravati da precedenti penali per stupefacenti, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, porto abusivo di armi, furto, evasione, lesioni e atti persecutori.

Il ricorrente ha impugnato il diniego, deducendo di non aver mai riportato condanne e di non essere sottoposto a procedimenti penali o a misure di prevenzione, come attestato dai certificati in atti. Ha censurato la motivazione per carenza di istruttoria e travisamento dei presupposti, rilevando che le ragioni ostative riguardavano terze persone. L’amministrazione intimata non si è costituita. La domanda cautelare è stata respinta per carenza di fumus boni iuris.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso, giudicandolo manifestamente infondato. Il nucleo argomentativo ruota attorno alla nozione di buona condotta richiesta per il rilascio dei titoli di polizia amministrativa. L’amministrazione ha desunto l’assenza del requisito dalle frequentazioni risalenti al 2020 con soggetti pluripregiudicati, i cui precedenti sono puntualmente indicati nel provvedimento.

Secondo il Tribunale, dalla piana lettura del diniego emerge la correttezza della valutazione prefettizia, fondata sulla gravità dei precedenti dei soggetti in compagnia dei quali il ricorrente è stato controllato. Viene richiamata la giurisprudenza amministrativa consolidata, per la quale i contatti con pregiudicati, in circostanze di tempo e luogo che escludono il mero contatto occasionale, costituiscono di per sé circostanza idonea a escludere la piena affidabilità di chi chiede l’autorizzazione al porto delle armi (TAR Sicilia, Catania, sez. IV, n. 1031 del 2015; TAR Calabria, Reggio Calabria, sez. I, n. 1323 del 2010; TAR Calabria, n. 1347 del 2017).

Il giudice chiarisce che il giudizio di non affidabilità è configurabile anche in situazioni prive di condanne penali o di misure di pubblica sicurezza, ma genericamente non riconducibili a buona condotta (Cons. Stato, sez. III, n. 2158 del 2015 e n. 5398 del 2014). Non viene in discussione una limitazione sanzionatoria della sfera di libertà individuale, ma una valutazione prognostica sull’uso delle armi.

Quanto alla motivazione, si osserva che essa non richiede una particolare ostensione dell’apparato giustificativo, in coerenza con il potere ampiamente discrezionale dell’autorità prefettizia; il sindacato giurisdizionale si limita a verificare che le valutazioni non siano irrazionali o arbitrarie (TAR Toscana, n. 345 del 2015; TAR Emilia-Romagna, n. 86 del 2015).

Il Collegio valorizza infine l’esistenza del divieto di detenzione armi a carico del ricorrente, ancora efficace perché non annullato, sospeso o ritirato in autotutela, quale ulteriore elemento giustificativo del diniego (TAR Campania, Napoli, n. 3250 del 2025; TAR Calabria, n. 1812 del 2025). Il provvedimento è quindi congruamente istruito e motivato. In ragione della manifesta infondatezza, il giudice ha revocato il gratuito patrocinio già deliberato e ha dichiarato il non luogo a provvedere sulle spese per la mancata costituzione dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *