Continuazione e programma di vita delinquenziale: verifica concreta degli indici (Cass. pen. Sez. VII n. 23973 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della continuazione, l’identità del disegno criminoso, che caratterizza l’istituto disciplinato dall’art. 81, secondo comma, cod. pen., postula che l’agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo. Il riconoscimento della continuazione richiede, anche in sede di esecuzione, un’approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. Non è sufficiente valorizzare taluno degli indici se i reati successivi risultino frutto di determinazione estemporanea. L’accertamento di tali indici è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità quando il convincimento sia sorretto da motivazione adeguata, congrua e priva di vizi logici.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione del Trib. Bari ha respinto la richiesta di unificazione, sotto il vincolo della continuazione, dei reati oggetto di due sentenze di condanna. I fatti risalgono alla stessa serata: dapprima una condotta violenta ai danni di un esercente, poi la reazione contro i militari intervenuti.
Il giudice dell’esecuzione ha escluso il medesimo disegno criminoso, ravvisando una eterogeneità della spinta criminale. Il ricorrente deduce l’erroneità di tale valutazione, valorizzando la contiguità spazio-temporale degli episodi.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce innanzitutto il perimetro dell’istituto richiamando l’orientamento consolidato. L’identità del disegno criminoso esige che l’agente abbia unitariamente deliberato una serie di condotte, non potendosi confondere con la generale propensione alla devianza (Sez. I n. 15955 del 2016; conforme Sez. II n. 10033 del 2022).
Sul piano della verifica probatoria, la Corte richiama le Sezioni Unite n. 28659 del 2017: il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede esecutiva, di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta e la sistematicità. Occorre inoltre che, al momento del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle linee essenziali, non bastando la presenza di taluno degli indici se i reati risultino frutto di determinazione estemporanea.
Il Collegio ribadisce poi che non è necessaria la contemporanea ricorrenza di tutti gli indicatori, potendo l’unitarietà del disegno essere apprezzata anche al cospetto di soli alcuni elementi, purché significativi (Sez. I n. 8513 del 2013; Sez. I n. 44862 del 2008; Sez. II n. 10539 del 2023).
Nel caso concreto, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto che le spinte criminali fossero diverse: l’azione violenta contro l’esercente e la successiva condotta di contrasto all’operato dei militari sarebbero state determinate da una ideazione delittuosa estemporanea. La motivazione è giudicata lineare e non travisante. Le censure del ricorrente sono generiche e in parte reiterative di profili di merito già esaminati. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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