Restituzione della refurtiva dopo l’arrivo delle forze dell’ordine non integra l’attenuante (Cass. pen. Sez. VII n. 24442 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La circostanza attenuante della riparazione del danno prevista dall’art. 62 n. 6 cod. pen. richiede che la restituzione o il risarcimento avvengano in modo spontaneo e tempestivo. Non integra il requisito la restituzione della refurtiva effettuata dall’imputato solo dopo aver notato la presenza delle forze dell’ordine, trattandosi di condotta sollecitata dal timore dell’intervento e non da ravvedimento autonomo. La censura sul diniego dell’attenuante, quando ripropone profili già vagliati e disattesi con motivazione corretta dal giudice di merito, è inammissibile in sede di legittimità. È parimenti inammissibile il motivo sulla misura del trattamento sanzionatorio che si limiti a dolersi della quantificazione della pena a fronte di una motivazione sufficiente e non illogica.
Il Fatto
Due ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d’appello di Napoli che li aveva condannati. Il primo contesta il diniego della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., sostenendo la sussistenza della restituzione della refurtiva, e censura la misura del trattamento sanzionatorio. Il secondo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione posti a base del giudizio di responsabilità per il reato allo stesso contestato.
La questione giunge in Cassazione dopo la decisione di secondo grado, con la quale i giudici di merito hanno confermato la responsabilità e la pena, escludendo l’attenuante invocata.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il primo motivo del ricorso principale osservando che lo stesso non è deducibile in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. I giudici di appello avevano chiarito che l’imputato si è limitato a restituire la refurtiva solo dopo aver notato le forze dell’ordine.
Da qui la conclusione sul presupposto dell’attenuante: il gesto compiuto non può considerarsi spontaneo e tempestivo, requisito richiesto per l’applicazione della circostanza attenuante in esame. La restituzione, in quanto condizionata dall’intervento imminente degli operatori, non esprime quella volontà riparatoria autonoma che la norma presuppone.
Quanto al secondo motivo, concernente la misura del trattamento sanzionatorio, la Corte rileva che la censura non è consentita dalla legge in questa sede ed è manifestamente infondata. La Corte di merito ha valutato in favore dell’imputato le già concesse circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, nella massima estensione, rispetto alle aggravanti, con motivazione sufficiente e non illogica.
Il ricorso del secondo imputato è giudicato generico, perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La Corte richiama l’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., precisando che la mancanza di specificità del motivo si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione.
Su queste basi i ricorsi sono dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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