Porto di coltello a scatto e diniego delle attenuanti generiche (Cass. pen. Sez. 7 n. 13698 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il porto di un coltello a scatto (c.d. “molletta”) integra la fattispecie autonoma di reato di cui all’art. 699, comma secondo, cod. pen., trattandosi di arma “bianca” propria, il cui porto è vietato in modo assoluto, non essendo ammessa licenza da parte delle leggi di pubblica sicurezza. Ne consegue l’infondatezza della doglianza volta a invocare la più favorevole disciplina di cui all’art. 4 l. n. 110/1975 per il porto di strumenti da punta e da taglio. In tema di circostanze attenuanti generiche, dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. operata dal d.l. n. 92/2008, conv. in l. n. 125/2008, il solo stato di incensuratezza non è più sufficiente per la loro concessione, dovendosi invece riscontrare elementi o circostanze di segno positivo. Il giudice non è tenuto a motivare specificamente sulla mancata concessione del beneficio quando il diniego risulti giustificato dall’assenza di concreti elementi positivi e dalla presenza di precedenti penali.
Il Fatto
L’imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne aveva confermato la condanna alla pena di un anno e sei mesi di arresto per il reato, riqualificato, di cui all’art. 699 cod. pen., commesso in Napoli. La decisione di secondo grado aveva respinto le censure relative alla mancata applicazione dell’art. 4 l. n. 110/1975 e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, in sede di vaglio di ammissibilità, ha preliminarmente rilevato l’infondatezza della doglianza concernente la mancata applicazione dell’art. 4 l. n. 110/1975. L’imputato era stato trovato in possesso di un coltello a scatto con lama affilata da entrambi i lati, della lunghezza di cm 12 e complessiva di cm 22. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, la Corte ha ricordato che il porto di tale strumento integra una fattispecie autonoma di reato, trattandosi di arma propria il cui porto è vietato in modo assoluto, senza possibilità di licenza da parte delle autorità di pubblica sicurezza (Sez. 1, n. 45548 del 23/09/2015). Ne discende l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione della disciplina sul porto di strumenti da punta e da taglio.
Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte ha richiamato il principio per cui il mancato riconoscimento può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. disposta dal d.l. n. 92/2008, conv. in l. n. 125/2008. La modifica normativa ha superato la presunzione di meritevolezza del beneficio in favore dell’imputato incensurato in assenza di elementi negativi, non essendo più sufficiente il solo stato di incensuratezza.
La Corte ha quindi ritenuto congrua la motivazione del provvedimento impugnato che, nel negare le attenuanti, aveva rimandato ai precedenti penali dell’imputato e rilevato l’assenza di concreti elementi positivi. Per tale ultimo profilo, il giudice non è tenuto nemmeno a motivare specificamente sulla mancata concessione del beneficio. La censura del ricorrente, che lamentava la mancanza di una motivazione basata su elementi specifici, è stata pertanto ritenuta sintomatica di un’inversione della prospettiva ricavabile dalla disposizione, dalla quale deriva semmai una presunzione di non meritevolezza del beneficio.
In ragione di tali considerazioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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