Sindacato di legittimità sulle fasce orarie ai detenuti 41-bis (Cass. pen. Sez. 1 n. 6801 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È legittima la disposizione regolamentare interna adottata dall’Amministrazione penitenziaria che, per i detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen., preveda fasce orarie per la cottura dei cibi, qualora essa incida sulle sole modalità di esercizio del diritto senza negarne la sussistenza e risulti sorretta da concrete, solide e motivate ragioni di ordine logistico, tecnico o organizzativo. Tale differenziazione rispetto ai detenuti comuni non integra un trattamento discriminatorio allorché l’Amministrazione ne illustri i presupposti fattuali, mentre una regolamentazione priva di giustificazione si risolverebbe in una forma surrettizia di restrizione ulteriore, connotata da vana afflittività. Il provvedimento organizzativo che delimiti temporalmente l’utilizzo del fornello e degli utensili da cucina degrada il diritto soggettivo del detenuto a interesse legittimo, restando soggetto al sindacato giurisdizionale di legittimità, che non può tramutarsi in una valutazione sostitutiva delle scelte discrezionali dell’Amministrazione.
Il Fatto
Un detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen., ristretto presso la Casa di reclusione di Milano Opera, presentava reclamo avverso la disciplina interna che limitava a determinate fasce orarie la disponibilità del fornelletto a gas e del pentolame. Il Magistrato di sorveglianza di Milano, disapplicando gli artt. 6 e 8 della Circolare ministeriale n. 3676/6126 del 02/10/2017, accoglieva il reclamo e disponeva che il detenuto potesse avere la disponibilità del materiale per l’intera giornata, così come consentito ai detenuti non assoggettati al regime ex art. 41-bis.
Il Tribunale di sorveglianza di Milano rigettava il reclamo proposto dal Ministero della Giustizia avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza. Avverso tale ordinanza il Ministero, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, proponeva ricorso per cassazione deducendo l’erronea applicazione degli artt. 69, comma 6, lett. b), 1, 35-bis e 41-bis Ord. pen., nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha premesso che il principio di diritto che governa la materia riconosce la piena legittimità delle disposizioni regolamentari interne alle singole strutture penitenziarie che, prefissando ambiti orari per la cottura dei cibi, incidono esclusivamente sulle modalità di esercizio del relativo diritto, senza negarne la sussistenza. Tali limitazioni orarie, tuttavia, devono uniformarsi alle possibilità generalmente accordate all’intera popolazione carceraria e non essere riferite solo ai detenuti sottoposti al regime ex art. 41-bis, pena la configurazione di una immotivata ulteriore differenziazione dal tenore vessatorio.
La Corte ha tuttavia precisato che resta consentito all’Amministrazione penitenziaria prefissare giustificate modalità difformi tra i diversi regimi detentivi, qualora vengano addotte e argomentate in concreto esigenze logistiche e organizzative che rappresentino il presupposto logico e giuridico della differenziazione. A tal fine, possono essere valorizzate la necessità di assicurare un più assiduo controllo sui detenuti sottoposti al regime differenziato, la verifica della loro presenza in camera, nonché il contemperamento con le carenze di organico del personale penitenziario.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che il D.A.P. aveva in effetti addotto specifiche ragioni: la mancanza di attività trattamentali per i detenuti ex art. 41-bis, che permanono in cella per la maggior parte della giornata, e la loro allocazione in camere singole, circostanza che rende insussistente il problema della concentrazione di fumi derivante dalla cottura simultanea dei pasti per più persone. Il Tribunale di sorveglianza, opponendo che la collocazione in stanza singola avrebbe semmai dovuto favorire la cottura senza limiti orari, ha mostrato un argomentare distonico rispetto alle premesse del D.A.P.
La Corte ha quindi richiamato il principio per cui non è consentito al giudice sostituire la propria autonoma valutazione alle scelte discrezionali dell’Amministrazione, esercitando un inammissibile sindacato di merito sull’atto amministrativo. Il sindacato giurisdizionale si estende al piano della ragionevolezza e della proporzionalità della scelta, ma i giudici di merito, nel caso di specie, hanno imposto alla Direzione dell’istituto una modalità organizzativa difforme da quella adottata, senza evidenziare la lesione del diritto soggettivo del detenuto. Ciò integra una funzione sostitutiva in un campo riservato all’autorità amministrativa.
La Corte ha concluso che, a fronte di una regolamentazione non arbitraria, non discriminatoria e non lesiva del diritto soggettivo, il Magistrato di sorveglianza e il Tribunale di sorveglianza avrebbero dovuto limitarsi al sindacato di legittimità, senza invadere il merito della potestà attuativa riservata all’Amministrazione penitenziaria. Ha pertanto disposto l’annullamento senza rinvio sia dell’ordinanza impugnata sia del provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 10 gennaio 2025, non essendo necessario un nuovo giudizio in relazione al complessivo accertamento di fatto già emergente dagli atti.
Nota della Redazione
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