Truffa aggravata: abuso di relazioni d’opera configurabile anche se l’attività è fittizia (Cass. pen. Sez. II n. 25104 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di truffa aggravata, la circostanza aggravante dell’abuso di relazioni di prestazione d’opera di cui all’art. 61, comma primo, n. 11, cod. pen. è configurabile anche quando l’attività professionale esercitata dall’agente sia in concreto fittizia e/o irregolare, purché il rapporto fiduciario instaurato con la persona offesa in ragione di tale qualità abbia costituito il presupposto causale della condotta ingannatoria e del conseguente atto di disposizione patrimoniale. Rileva, a tal fine, il consapevole sfruttamento dell’affidamento ingenerato nella vittima attraverso la spendita della propria qualità professionale, ancorché fittizia o irregolare, integrando tale condotta il quid pluris di disvalore che giustifica il più severo trattamento sanzionatorio. Nel delitto di truffa, una volta accertato il nesso causale tra l’artificio o raggiro e l’altrui induzione in errore, non occorre stabilire l’idoneità astratta dei mezzi usati, quando essi si siano dimostrati idonei in concreto. In tema di truffa contrattuale, il carattere di reato dell’inadempienza discende dal dolo iniziale, che, falsando il processo volitivo di uno dei contraenti, rivela la finalità ingannatoria del contratto.
Il Fatto
La ricorrente, già titolare di una società operante nel settore assicurativo e finanziario, era stata chiamata a rispondere di numerosi capi di imputazione per truffa pluriaggravata ai danni di soggetti con i quali aveva intrattenuto rapporti commerciali. Entrambi i giudici di merito avevano ritenuto che la struttura societaria fosse fittizia, non iscritta all’IVASS, e che i contratti stipulati con i clienti fossero parimenti fittizi. La sentenza di appello, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, aveva dichiarato la prescrizione per alcuni capi, rideterminando la pena per i reati residui e confermando la condanna.
La difesa ha proposto ricorso per cassazione contestando, tra l’altro, la qualificazione dell’attività come illecita, la sussistenza degli artifizi e raggiri, la configurabilità dell’aggravante dell’abuso di relazioni d’ufficio in presenza di una ritenuta inoperatività societaria e la mancata concessione delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile, perché manifestamente infondato e meramente reiterativo delle questioni già devolute al giudice di appello, cui la sentenza impugnata aveva fornito puntuale risposta. Il Collegio ha anzitutto affrontato il profilo relativo al preteso contrasto tra la ritenuta fittizietà dell’attività di intermediazione e l’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 11, cod. pen..
La Corte territoriale aveva chiarito che l’imputata aveva comunque operato spendendo la qualità di agente assicurativo, già pregressa e nota alle persone offese in ragione di precedenti rapporti professionali. L’aggravante risulta pertanto correttamente ancorata all’abuso della relazione fiduciaria così instaurata, a prescindere dall’effettiva operatività societaria nel periodo considerato. Da qui l’enunciazione del principio secondo cui la circostanza è configurabile anche quando l’attività esercitata sia in concreto fittizia o irregolare.
Quanto alla dedotta natura di mera inadempienza civilistica, la Corte ha richiamato il costante orientamento per cui, accertato il nesso causale tra l’artificio e l’induzione in errore, non è necessario stabilire l’idoneità astratta dei mezzi usati, quando questi si siano dimostrati idonei in concreto, essendo irrilevante l’eventuale mancanza di controllo o diligenza del soggetto passivo (Sez. 2, n. 51166 del 25/06/2019, De Sabbata; Sez. 2, n. 55180 del 25/09/2018, Fiume Pugliese).
Sul dolo iniziale nella truffa contrattuale, la Corte ha ribadito che esso è stato desunto dall’indebito utilizzo della struttura societaria e dalla falsa rappresentazione della possibilità di trarre elevati guadagni dalla sottoscrizione delle polizze, valorizzando le modalità esecutive delle condotte e la loro sistematicità su un arco temporale pluriennale (Sez. 2, n. 39698 del 13/09/2019, Bicciato).
Il Collegio ha poi confermato il diniego delle attenuanti generiche, motivato dall’assenza di elementi positivamente valorizzabili e dall’insussistenza di resipiscenza o risarcimento, e ha dichiarato inammissibile la censura relativa alla quantificazione delle provvisionali, trattandosi di decisione discrezionale e non impugnabile in cassazione (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio). Infondata, infine, l’eccezione di prescrizione, avendo il ricorrente collocato il perfezionamento della fattispecie estintiva in data successiva alla lettura del dispositivo della sentenza impugnata, rilevando a tal fine la lettura del dispositivo e non il successivo deposito della motivazione.
Nota della Redazione
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