Giustificato motivo ex art. 4 deve essere immediato (Cass. pen. Sez. 7 n. 9294 dell’11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il “giustificato motivo” rilevante ai sensi dell’art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 non è quello dedotto a posteriori dall’imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all’attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti. In tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudice di merito è tenuto a fornire adeguata motivazione del suo convincimento, frutto della valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, utilizzando i parametri di cui all’art. 133, comma 1, cod. pen.; l’onere motivazionale può ritenersi soddisfatto anche quando il giudice abbia qualificato la condotta in termini tali da escludere implicitamente la tenuità del fatto.
Il Fatto
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 21 gennaio 2025, ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di porto di un bastone fuori dalla propria abitazione, contestato ai sensi dell’art. 4 della legge n. 110/1975. L’imputato aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo la sussistenza di un giustificato motivo riconducibile all’esercizio della pastorizia, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. e l’erroneo diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente richiamato il principio, già affermato dalle Sezioni semplici (Sez. 1, n. 19307 del 2019), secondo cui il “giustificato motivo” rilevante ex art. 4 l. n. 110/1975 non può essere dedotto a posteriori ma deve essere espresso immediatamente, in quanto riferibile all’attualità e suscettibile di immediata verifica da parte degli operatori. Nel caso di specie, il giudice di merito ha ritenuto, con valutazione non censurabile in sede di legittimità, che il bastone fosse stato portato all’esterno dell’abitazione per ragioni diverse dall’esercizio della pastorizia.
Quanto alla particolare tenuità del fatto, la Suprema Corte ha evidenziato che la decisione impugnata ha correttamente negato l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. sulla base della non minimale offensività della condotta, desumibile dalla conformazione del bastone e dalla spregiudicatezza mostrata dall’agente nell’uso dello stesso. Il ricorrente ha invece formulato contestazioni generiche, non emancipandosi da un approccio volto ad una diversa valutazione delle emergenze istruttorie.
La Corte ha ribadito i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia: il giudice di merito, nel pronunciarsi sulla richiesta di non punibilità, deve fornire una motivazione adeguata, frutto di una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità della fattispecie, utilizzando i criteri di cui all’art. 133, comma 1, cod. pen. (Sezioni Unite n. 13681 del 2016, Tushaj); l’onere motivazionale è da ritenersi soddisfatto anche in caso di diniego implicito, allorché la condotta sia stata qualificata in termini incompatibili con la tenuità (Sez. 5, n. 24780 del 2017; Sez. 3, n. 48317 del 2016).
Con riguardo alle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto ineccepibile la motivazione dei giudici di merito, che hanno negato il beneficio valorizzando l’entità tutt’altro che lieve del fatto e le negative informazioni relative alla personalità dell’imputato. Al riguardo, è stato richiamato il principio secondo cui il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente (Sez. 2, n. 23903 del 2020; Sez. 5, n. 43952 del 2017). Il ricorrente ha opposto obiezioni di assoluta genericità, mentre la pena irrogata era stata determinata nel minimo edittale.
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Nota della Redazione
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