Misure alternative per reati ostativi e detenzione domiciliare ex art. 47-ter (Cass. pen. Sez. 1 n. 14513 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Per i condannati per i reati di cui all’art. 4-bis, commi 1 e 1-bis, Ord. pen., la concessione dei benefici penitenziari ordinari, in assenza di collaborazione con la giustizia, è subordinata alla dimostrazione dell’adempimento delle obbligazioni civili o dell’assoluta impossibilità di adempimento, all’allegazione di elementi specifici che escludano l’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata e il pericolo del loro ripristino, nonché all’intrapresa di iniziative a favore delle vittime. La detenzione domiciliare di cui all’art. 47-ter, comma 1, lett. b), Ord. pen. costituisce una forma speciale di misura alternativa, non soggetta alla regolamentazione restrittiva dell’art. 4-bis, la cui concessione è subordinata alla sola verifica dell’assoluta impossibilità materna a fornire assistenza alla prole e dell’insussistenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti. È inammissibile il ricorso per cassazione le cui doglianze non si confrontino con la specifica regolamentazione derogatoria applicabile al caso di specie o che verta su profili estranei al thema decidendum.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva rigettato l’istanza di un condannato per il reato di associazione finalizzata al narcotraffico, rientrante nel catalogo dei reati ostativi di cui all’art. 4-bis Ord. pen., volta ad ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale aveva altresì negato la concessione della detenzione domiciliare, richiesta ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1, lett. b), Ord. pen. per l’accudimento della prole di età inferiore ai dieci anni, escludendo il presupposto dell’assoluta impossibilità materna a fornire assistenza.
Avverso tale ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare, la difesa lamentava che il diniego dell’affidamento in prova si fondasse esclusivamente sulla gravità del reato, senza considerare l’evoluzione della personalità e le prospettive di reinserimento sociale. Quanto alla detenzione domiciliare, il ricorrente censurava la mancata valutazione dell’eccezionalità della situazione familiare e riproponeva questioni di legittimità costituzionale relative all’art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen., già dichiarate non fondate dalla Corte Costituzionale.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorso era incentrato esclusivamente sul diritto penitenziario comune, omettendo di considerare che la concessione di misure alternative in favore di condannati per reati di cui all’art. 4-bis Ord. pen. è regolata da previsioni derogatorie e restrittive. Ha quindi richiamato il quadro normativo introdotto dal d.l. n. 162 del 2022, convertito dalla legge n. 199 del 2022, in base al quale i benefici penitenziari ordinari possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione, solo a determinate condizioni.
Con riferimento all’affidamento in prova, la Corte ha evidenziato che la misura è subordinata alla dimostrazione dell’avvenuto adempimento delle obbligazioni civili o dell’assoluta impossibilità di adempimento, all’allegazione di elementi specifici atti a escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e il pericolo del loro ripristino, nonché all’intrapresa di iniziative a favore delle vittime. L’ordinanza impugnata aveva dato puntuale applicazione a tale regolamentazione restrittiva, con la quale la difesa non si era confrontata.
Quanto alla detenzione domiciliare, la Corte ha precisato che la misura invocata dal ricorrente, ex art. 47-ter, comma 1, lett. b), Ord. pen., costituisce una forma speciale di detenzione domiciliare, in sé esclusa dall’applicazione della regolamentazione restrittiva dell’art. 4-bis, ferma restando la condizione dell’insussistenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti. Il Tribunale di sorveglianza aveva correttamente escluso la condizione di rilevante impedimento materno, profilo realmente decisivo, mentre le obiezioni del ricorrente erano risultate assertive e generiche.
La Corte ha infine ritenuto che il ricorrente avesse riproposto eccezioni di legittimità costituzionale già infruttuosamente vagliate dal giudice delle leggi, su un aspetto estraneo al thema decidendum. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso è conseguita, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.