Ricorso inammissibile per motivi non specifici e manifestamente infondati (Cass. pen. Sez. VII n. 25718 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, quanto all’accertamento del carattere offensivo delle frasi, si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti logici e giuridici, nonché nella mancanza di specificità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. È parimenti inammissibile il motivo che censuri la valutazione dei dati probatori anziché la motivazione, essendo precluso alla Corte di legittimità sovrapporre il proprio apprezzamento delle risultanze processuali a quello compiuto nei gradi precedenti. La valutazione equitativa del danno è censurabile solo se difetti totalmente di giustificazione, si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria.
Il Fatto
La ricorrente impugna la sentenza con cui il Tribunale di Bologna, confermando sostanzialmente la condanna di primo grado — riformata solo sul trattamento sanzionatorio — l’ha ritenuta responsabile del reato di diffamazione. Propone ricorso per cassazione articolando tre motivi: violazione di legge sull’accertamento del carattere offensivo delle frasi; vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza del reato quanto alla veridicità, almeno putativa, delle circostanze affermate; violazione di legge e vizio di motivazione sulla quantificazione del danno.
La parte civile costituita deposita memoria il 25 maggio 2026, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina separatamente i tre motivi e li ritiene tutti non superabili. Il primo è indeducibile: si risolve nella mera riproposizione delle doglianze già avanzate in appello, disattese dal giudice di merito con argomenti che la difesa non si confronta. La mancanza di specificità, da cui deriva l’inammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., si desume dalla assenza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione.
Il secondo motivo è manifestamente infondato: il Tribunale ha dato atto degli elementi in base ai quali ha escluso la buona fede dell’imputata. Il ricorso, quindi, censura la valutazione dei dati probatori, non la relativa motivazione. La Corte ribadisce il proprio consolidato orientamento: è precluso non solo sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella dei gradi precedenti, ma anche saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante il raffronto con modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (Sez. U n. 12 del 31.05.2000).
Il terzo motivo è anch’esso indeducibile: la valutazione del danno, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, è censurabile in sede di legittimità solo se difetti totalmente di giustificazione, si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria (Sez. V n. 7993 del 09.12.2020, dep. 2021). Il Tribunale ha puntualmente indicato le ragioni del proprio apprezzamento, con le quali la difesa non si confronta.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Non è accolta, invece, la richiesta della parte civile di rifusione delle spese: la memoria difensiva si è limitata a invocare l’inammissibilità o il rigetto senza contrastare specificamente i motivi (Sez. U n. 5466 del 28.01.2004; Sez. U n. 877 del 14.07.2022, dep. 2023).
Nota della Redazione
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