Patteggiamento, ricorso in cassazione solo per illegalità della pena (Cass. pen. Sez. VII n. 11664 del 24.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
A far tempo dal 3 agosto 2017, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è ammesso solo per i motivi tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena e della misura di sicurezza. Non è più deducibile la dosimetria della pena, né l’entità degli aumenti per la continuazione, trattandosi di profilo sottratto al sindacato di legittimità. La pena è illegale solo quando il risultato finale del calcolo non è conforme a legge, non quando si contesti il percorso valutativo del giudice.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il GIP del Tribunale di Messina, in data 22 novembre 2024, gli ha applicato la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen..

Il motivo denuncia violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 81 cod. pen., lamentando che gli aumenti di pena per effetto della continuazione siano stati applicati in misura diversa tra i diversi capi di imputazione. Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza impugnata.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso palesemente inammissibile, rilevando che la causa può essere decisa senza formalità ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017 n. 103. Sia la richiesta di patteggiamento sia l’impugnativa sono successive al 3 agosto 2017, data di decorrenza della novella.

Da quel momento, il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza.

Non rientra più tra i motivi di ricorribilità quello relativo alla dosimetria della pena, che nel caso di specie risulta peraltro assolutamente aspecifico e perciò manifestamente inammissibile: l’ambito di ricorribilità è ristretto ai soli casi di illegalità della pena.

La Corte richiama il consolidato orientamento di legittimità secondo cui, una volta ratificato l’accordo dal giudice, non è più consentito prospettare censure sull’applicazione delle circostanze e sull’entità della pena che non siano illegali (Sez. V n. 5210 del 1999). Anche prima della novella del 2017 era stato ribadito che non può proporsi ricorso per violazione di legge sotto il profilo dell’erronea concessione o del diniego delle attenuanti generiche, in assenza di palesi illegalità della pena concordata e in presenza di ratifica dell’accordo (Sez. VI n. 42837 del 2013).

Infine, per qualificare illegale la pena non basta eccepire che il giudice non abbia correttamente esplicato i criteri valutativi, ma occorre che il risultato finale del calcolo non risulti conforme a legge (Sez. VI n. 18385 del 2004). Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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