Revoca dell’indulto e reato permanente commesso nel quinquennio (Cass. pen. Sez. I n. 28457 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revoca dell’indulto di cui alla legge 31 luglio 2006, n. 241, ai fini della sussistenza del delitto non colposo commesso entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge è sufficiente che il reato sia stato commesso entro detto termine, non richiedendosi che prima della sua scadenza sia divenuta irrevocabile la relativa sentenza di condanna. In caso di reato permanente è sufficiente che nel quinquennio sia caduto un qualsiasi segmento della condotta. Il giudice dell’esecuzione ha il potere-dovere di interpretare il giudicato e di ricavarne tutti gli elementi necessari, ma non può modificare la data del commesso reato quando questa sia stata accertata in sede di cognizione in termini precisi e delimitati.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto la richiesta del Procuratore generale di revoca dell’indulto concesso alla condannata con due sentenze del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, divenute irrevocabili rispettivamente nel 2007 e nel 2008. La revoca si fondava sulla commissione, da parte della condannata, del reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico, commesso da gennaio 2006 a gennaio 2007 e dunque nel quinquennio dalla data di entrata in vigore (1° agosto 2006) della legge n. 241 del 31 luglio 2006.
La condannata ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi: la mancata verifica della data del reato giudicato con la sentenza revocante, trattandosi di reato permanente; la ritenuta lesione dei diritti della difesa per la motivazione asseritamente apparente sul punto; l’erroneità dell’affermazione secondo cui sarebbe stato onere della parte istante allegare le sentenze oggetto di domanda, che sarebbero dovute essere acquisite d’ufficio. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal tenore letterale del terzo comma dell’art. 1 della legge n. 241/2006, secondo cui il beneficio dell’indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla entrata in vigore della legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni. Su questa base richiama il principio già affermato in sede di legittimità: ai fini della revoca è sufficiente che il reato che vi dà causa sia stato commesso entro detto termine, non richiedendosi che, prima della sua scadenza, sia divenuta irrevocabile la relativa sentenza di condanna (Sez. I n. 33903 del 2021; Sez. I n. 17030 del 2015; Sez. I n. 47876 del 2013; Sez. I n. 7095 del 2011).
Il Collegio ribadisce poi che il giudice dell’esecuzione ha il potere-dovere di interpretare il giudicato e di renderne espliciti contenuto e limiti, ricavando dalla sentenza irrevocabile tutti gli elementi, anche non chiaramente espressi, necessari per finalità esecutive e, in particolare, per la revoca dei benefici condizionati (Sez. I n. 14984 del 2019; Sez. I n. 16039 del 2016; Sez. I n. 30609 del 2014).
Quanto al tempus commissi delicti, la Corte conferma che in sede esecutiva non è consentito modificare la data del commesso reato accertata nel giudizio di cognizione con sentenza passata in giudicato, quando il momento di consumazione sia individuato in termini precisi e delimitati (Sez. III n. 8180 del 2016; Sez. I n. 3955 del 2008). Solo quando il tempus commissi delicti non è indicato in modo preciso e con ben definiti riferimenti fattuali il giudice dell’esecuzione può prendere conoscenza del contenuto della sentenza e degli atti del procedimento per desumere l’effettiva data del reato, ove rilevante (Sez. I n. 35766 del 2020; Sez. I n. 30609 del 2014; Sez. I n. 25735 del 2008).
Applicando tali principi, la Corte rileva che nel caso di specie gli estremi del reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 giudicato dalla sentenza revocante sono stati precisamente indicati con contestazione in forma cd. “chiusa”, da gennaio 2006 a gennaio 2007, e la relativa affermazione di responsabilità è divenuta cosa giudicata. Non sussiste dunque alcuna incertezza sull’epoca di commissione della condotta partecipativa al sodalizio dedito al narcotraffico.
La motivazione del giudice dell’esecuzione si colloca pertanto nell’alveo del principio secondo cui, in tema di revoca dell’indulto, per la sussistenza del delitto non colposo commesso nel quinquennio è sufficiente che, in caso di reato permanente, sia caduto nel quinquennio un qualsiasi segmento del reato (Sez. I n. 36866 del 2023; Sez. I n. 42384 del 2016; Sez. I n. 1746 del 2000). L’assunto difensivo di un arresto al dato formale della contestazione è dunque infondato, mentre la doglianza sull’omessa acquisizione delle sentenze è generica, non essendo stata chiarita la decisività dei documenti né davanti al giudice dell’esecuzione né davanti al Collegio. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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