Inammissibili i ricorsi sulla chiamata in correità: la convergenza delle fonti dichiarative (Cass. pen. Sez. I n. 25729 del 09.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di chiamata in correità o in reità, la valutazione congiunta di plurime dichiarazioni accusatorie è idonea a fondare l’affermazione di penale responsabilità quando ricorrano la convergenza sul fatto materiale, l’autonomia genetica delle fonti, l’assenza di pregresse intese fraudolente e la specificità individualizzante del narrato. Il riscontro imposto dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non è diretto alla persona del dichiarante ma alle singole dichiarazioni, e non può consistere in meri sospetti privi di capacità rappresentativa. In sede di legittimità è inibita ogni rielaborazione del compendio istruttorio: il controllo sulla motivazione resta nei limiti della verifica di completezza, coerenza logica e assenza di travisamento della prova.

Il Fatto

La vicenda riguarda l’omicidio di un soggetto, rimasto lupara bianca, prelevato dal circolo ricreativo che frequentava e condotto in campagna, dove veniva ucciso; il corpo non è mai stato ritrovato. Il giudizio di primo grado, celebrato con rito abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità dei due esecutori materiali, ritenuti mandati dal capo del sodalizio rivale, per l’omicidio e i connessi delitti in materia di armi, con l’aggravante della finalità mafiosa di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.

La Corte di Assise di Appello, investita degli appelli delle difese e del pubblico ministero, ha confermato la condanna, prosciogliendo solo per prescrizione dal reato di detenzione di arma comune da sparo e rideterminando la pena; ha inoltre escluso la continuazione con il reato associativo già giudicato e le attenuanti generiche. Contro tale sentenza entrambi i condannati hanno proposto ricorso per cassazione, articolando numerosi motivi di vizio di motivazione e di violazione di legge.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da una premessa metodologica. Il sindacato sulla motivazione non attiene al fatto in sé ma all’opzione sul fatto recepita dal giudice di merito; non è possibile, in sede di legittimità, realizzare una diversa lettura dei dati dimostrativi, salvo che emerga un vizio specifico idoneo a disarticolare il ragionamento (richiamata Sez. VI n. 11194 del 2012). Il controllo resta nei limiti della completezza, della coerenza interna, della corretta attribuzione di significato probatorio e dell’assenza di travisamento della prova, inteso come incompatibilità con atti dotati di autonoma forza esplicativa.

Il cuore della decisione è la disciplina della chiamata in correità. La non autosufficienza probatoria delle dichiarazioni del coinvolto si collega all’interesse che questi porta nel narrato, colmabile solo mediante riscontri esterni. La Corte precisa che il riscontro non riguarda la persona del dichiarante, ma le specifiche dichiarazioni: la particella “ne” dell’art. 192, comma 3 si riferisce al sostantivo “le dichiarazioni”. Gli elementi di conferma devono possedere autonoma consistenza e non ridursi a meri sospetti.

Viene quindi delineata una distinzione tra elementi che attestano la mera possibilità del narrato, elementi che ne accrescono la verosimiglianza su base logico-indiziaria ed elementi di riscontro diretto. Nel contesto delle plurime fonti interne al circuito criminale, le condizioni di validità della valutazione congiunta sono la convergenza sul fatto materiale, l’indipendenza genetica delle dichiarazioni, la specificità individualizzante e l’assenza di circolarità, secondo la linea di Sezioni Unite n. 20804 del 2012.

Applicando tali coordinate, la Corte rileva che la sentenza d’appello ha puntualmente ricostruito attendibilità soggettiva e riscontri, suddividendo la vicenda in antefatto, prelevamento ed esecuzione. I motivi delle difese, tesi a rivalutare le dichiarazioni dei collaboratori, la posizione dei testimoni de relato, la credibilità delle singole fonti e la sussistenza dell’aggravante mafiosa, sono stati giudicati inammissibili perché sollecitano una lettura alternativa del materiale probatorio non consentita in cassazione. Infondata è stata ritenuta anche la questione sulla continuazione: i reati-fine non programmati ab origine non si legano al reato associativo. I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, con condanna alle spese e alla rifusione in favore della parte civile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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