Esercizio abusivo di parcheggiatore: non serve la prova del pagamento (Cass. pen. Sez. VII n. 2883 del 23.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore, di cui all’art. 7, comma 15-bis, d.lgs. n. 285/1992, si integra con la sola condotta di colui che fornisce agli automobilisti indicazioni per parcheggiare, non essendo necessaria la prova di una controprestazione monetaria. È sufficiente la reiterazione della condotta, già sanzionata in via amministrativa con provvedimento divenuto definitivo. Il ricorso per cassazione che riproponga censure già vagliate dai giudici di merito, senza analisi critica delle argomentazioni della decisione impugnata, è inammissibile per difetto di specificità.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo per il reato di cui all’art. 7, comma 15-bis, d.lgs. n. 285/1992, rideterminando la pena in mesi quattro e giorni quindici di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda.
Con l’unico motivo, il ricorrente lamenta l’erronea applicazione della norma incriminatrice, per avere i giudici di merito ritenuto sussistente la fattispecie in difetto di un accertamento sull’integrazione della condotta tipica, con conseguente carenza e contraddittorietà della motivazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII dichiara il ricorso inammissibile. Il motivo è giudicato manifestamente infondato, perché del tutto assertivo e privo di specificità in tutte le sue articolazioni. Esso si limita a riprodurre profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, senza scandire una necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
Nel merito della fattispecie, la Corte rileva che la sentenza impugnata dà atto che la condotta tipica del reato emerge dalla chiara ricostruzione dei fatti contenuta nella relazione della P.G. acquisita agli atti. Il ricorrente è stato individuato perché forniva agli automobilisti in transito indicazioni per parcheggiare.
Tale comportamento è ritenuto sufficiente per l’integrazione del reato di cui all’art. 7, comma 15-bis, d.lgs. n. 285/1992. La Corte afferma che non è necessaria la prova di una controprestazione monetaria, ma solo la reiterazione della condotta, già precedentemente sanzionata in via amministrativa con provvedimento divenuto definitivo.
Quanto alla recidiva, la definitività della precedente contestazione risulta puntualmente documentata. Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. — richiamato il precedente della Corte cost. sent. n. 186 del 13.6.2000 — alla condanna alle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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