Riutilizzo sentenze irrevocabili ex art 238-bis cpp viola riscontri (Cass. pen. Sez. 5 n. 16247 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La regola dell’art. 238-bis cod. proc. pen. non elude la necessità, richiesta dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., che le fonti di prova utilizzate nella sentenza irrevocabile e quelle del processo ad quem siano caratterizzate da adeguata autonomia, pena il vizio logico della circolarità del ragionamento. Il giudice del rinvio, dopo annullamento per vizio di motivazione, può rivalutare il materiale probatorio senza ripetere il percorso logico censurato, ma non può utilizzare sentenze irrevocabili fondate sul medesimo compendio dichiarativo per riscontrare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. La confessione stragiudiziale riferita da un chiamante in reità o correità richiede riscontri esterni, mentre quella riferita da un testimone è valutabile secondo il libero convincimento, previa verifica di genuinità e spontaneità. In caso di ritrattazione del teste escusso ex art. 507, comma 1-bis, cod. proc. pen., il giudice deve delibare le contrastanti dichiarazioni e i motivi della variazione.
Il Fatto
La Corte d’assise d’appello di Catanzaro, in sede rescissoria a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Prima Sezione, confermava la condanna all’ergastolo dell’imputato per il duplice omicidio di due sodali, commesso in esecuzione del programma della consorteria mafiosa locale, nonché per la detenzione illegale dell’arma utilizzata. La responsabilità era fondata, essenzialmente, sulle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia: uno, mandante autoaccusatosi, aveva riferito della confessione stragiudiziale ricevuta dall’imputato; l’altro, testimone indiretto, aveva raccolto in carcere analoga confidenza. La sentenza rescindente aveva censurato la mancata verifica della veridicità delle confessioni stragiudiziali e delle discrasie tra i due narrati in ordine a mandante e movente.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione riafferma che, a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo esame del materiale probatorio, senza poter ripetere il percorso logico censurato. Tale delibazione può avvenire anche attraverso l’esame di sentenze irrevocabili acquisite ex art. 238-bis cod. proc. pen., ma l’operazione risulta manifestamente illogica laddove le fonti di prova dei due processi coincidano integralmente. Nel caso di specie, la sentenza irrevocabile di condanna dell’imputato per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. si fondava sulle medesime dichiarazioni di Oliverio e Venturino, e la stessa sentenza di legittimità che la resa definitiva aveva delimitato l’efficacia ricostruttiva, chiarendo che l’accertamento concerneva la sola partecipazione associativa, non l’esecuzione dell’omicidio. La Corte ravvisa un vero e proprio riutilizzo circolare del compendio probatorio: le sentenze irrevocabili si sono reciprocamente giustificate a fronte dello stesso materiale dichiarativo, senza alcuna autonomia delle fonti.
La Corte censura inoltre la manifesta illogicità della motivazione impugnata laddove aveva interpretato la deposizione di un dichiarante in modo contraddittorio rispetto al contenuto letterale delle dichiarazioni contestate e confermate, relative all’indicazione di un mandante diverso da quello accusato. La motivazione offriva interpretazioni tra loro incompatibili e introduceva un elemento di novità senza confrontarsi con le precedenti valutazioni dei giudici di merito, inficiando anche le successive valutazioni sul movente. La Corte ribadisce che la confessione stragiudiziale, se riferita dal chiamante in reità o correità, necessita di riscontri; se riferita dal testimone, richiede una verifica di genuinità. Ne deriva l’obbligo per il giudice del rinvio di valutare l’attendibilità in sé del narrato dell’imputato ai suoi confidenti, applicando il principio di frazionabilità del giudizio e scrutinando le ragioni delle discordanze.
La Corte accoglie anche i motivi concernenti la mancata valorizzazione di elementi difensivi: la vicenda di assistenza sanitaria alla ex compagna, che avrebbe potuto incrinare la veridicità delle confessioni, era stata liquidata con una mera ipotesi alternativa; le dichiarazioni rese in fase di indagini e acquisite sull’accordo delle parti — in cui si descriveva il killer di statura non bassa, incompatibile con quella dell’imputato — erano state erroneamente ritenute inutilizzabili, pur essendo state legittimamente acquisite al fascicolo del dibattimento. Viene invece dichiarato manifestamente infondato il motivo sulla rivalutazione delle dichiarazioni di un altro testimone, non preclusa dall’assorbimento del motivo nel precedente giudizio di legittimità. Restano assorbiti i motivi sulle aggravanti della premeditazione e del numero di concorrenti.
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Nota della Redazione
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