Esame patente con strumenti elettronici non integra tentativo senza presentazione elaborato altrui (Cass. pen. Sez. III n. 27503 del 22.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile il tentativo del delitto previsto dall’art. 1 legge n. 475 del 1925 quando il candidato, prima dell’inizio della prova, si limiti a introdurre nell’aula di esame strumenti idonei a comunicare con l’esterno. Il momento consumativo della fattispecie coincide con la presentazione come proprio di un elaborato altrui; la sola predisposizione materiale della strumentazione, pur astrattamente idonea, non integra l’atto diretto in modo non equivoco alla commissione del reato. La valutazione di merito che esclude l’univocità degli atti è censurabile in cassazione solo per illogicità manifesta.

Il Fatto

Il Tribunale di Torino, con sentenza del 5.2.2026, assolveva quattro candidati dal reato di cui agli artt. 56 cod. pen. e 1 legge n. 475 del 1925, perché il fatto non sussiste. Gli imputati si erano recati alla Motorizzazione civile per sostenere l’esame teorico per il rilascio della patente di guida ed erano stati trovati in possesso di telefoni, microtelecamere, microauricolari e modem wifi.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino, lamentando l’erronea applicazione dell’art. 56 cod. pen. Secondo il ricorrente, gli atti preparatori, compiuti nel luogo e nell’imminenza della prova, integrerebbero il tentativo; irrilevante sarebbe che l’esame non fosse ancora iniziato.

La Motivazione della Corte

La Terza Sezione ha dichiarato il ricorso infondato, ricostruendo anzitutto il dato normativo. La norma incriminatrice punisce chi, in esami o concorsi per il rilascio di diplomi o patenti, presenti come propri lavori opera di altri. Si tratta di reato di mera condotta, rispetto al quale la giurisprudenza ammette in astratto la configurabilità del tentativo, purché siano commessi atti univoci (Sez. 5 n. 17917 del 7.12.2017, Perrelli).

La Corte richiama poi l’orientamento secondo cui gli atti diretti in modo non equivoco a commettere il reato possono essere esclusivamente gli atti esecutivi, corrispondenti anche solo in minima parte alla descrizione legale della fattispecie: l’univocità degli atti non è un parametro probatorio, ma un criterio di essenza e una caratteristica oggettiva della condotta, con conseguente non punibilità dei meri atti preparatori (Sez. 3 n. 15656 del 2.2.2022, Rocca, Rv. 283045).

Il Collegio osserva che il Tribunale, proprio muovendo da questi caratteri tipici, ha escluso che fossero stati posti in essere comportamenti chiaramente diretti a predisporre un lavoro altrui da presentare come proprio. La mera preparazione materiale di strumentazione capace di stabilire contatti con l’esterno è stata ritenuta astrattamente idonea, ma non diretta in modo non equivoco al risultato: non poteva escludersi che gli apparecchi non venissero poi utilizzati e che i candidati consegnassero un elaborato redatto da loro stessi.

La sentenza ha quindi aderito anche all’indirizzo più ampio, secondo cui rilevano non solo i veri e propri atti esecutivi, ma anche quelli preparatori che facciano fondatamente ritenere il piano criminoso approntato in ogni dettaglio, l’azione idonea a conseguire l’obiettivo e il delitto destinato a essere perpetrato salvo eventi imprevedibili (Sez. 2 n. 9638 del 7.1.2025, S., Rv. 287849). Neppure in questa prospettiva la condotta riscontrata integra il fatto tipico, occorrendo un accertamento di fatto precluso al Giudice di legittimità.

La Corte ha infine qualificato come non consentito piano fattuale le considerazioni del ricorrente sulla buona probabilità di riuscita del piano e sul numero dei candidati attrezzati. La motivazione del Tribunale, priva di illogicità manifesta e fondata su adeguata lettura delle risultanze istruttorie, non è censurabile; il ricorso è stato rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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