Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta nel rito ex art. 114 (TAR Campania n. 304 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm. il ricorso è accolto quando sussistono i presupposti della mancata impugnazione del titolo esecutivo e dell’inutile decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. L’ordine di esecuzione del giudicato è impartito all’Amministrazione con termine decorrente dalla notificazione o comunicazione della decisione. Il commissario ad acta è nominato per il caso di ulteriore inottemperanza; il suo munus è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza. Il compenso dell’ausiliario è determinato e liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con parcella da presentare a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 d.P.R. n. 115/2002, decorrenti dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione.

Il Fatto

La parte ricorrente aveva ottenuto, con sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 4929/2024, la condanna del Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnarle il beneficio economico della Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24.

La sentenza era stata notificata all’Amministrazione e non era stata impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria. Poiché il Ministero persisteva nell’inadempimento, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’assegnazione di un termine per provvedere, la nomina del commissario ad acta con liquidazione del compenso e la condanna alle spese con distrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che dalla documentazione versata in atti emergono tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. Rilevano, in particolare, la mancata impugnazione del titolo, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine all’Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.

Sulla figura dell’ausiliario, il Tribunale ha precisato che il munus di commissario ad acta è intrinsecamente obbligatorio e non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Il compenso sarà determinato e liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con riferimento per il mezzo proprio agli art. 55 d.P.R. n. 115/2002, all’art. 8 legge n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro n. 75/1991, e per le ulteriori spese all’art. 56 d.P.R. n. 115/2002.

La parcella dovrà essere presentata, a pena di decadenza, nei termini dell’art. 71 d.P.R. n. 115/2002, con dies a quo non coincidente con il deposito della relazione sull’attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione. Il commissario è tenuto al deposito degli atti esclusivamente tramite la procedura PAT, con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice.

Le spese di lite, comprensive di spese, diritti e onorari degli atti successivi al decreto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, sono state liquidate secondo l’ordinario canone della soccombenza, tenendo conto della natura delle questioni, di non particolare complessità, e poste a carico del Ministero con attribuzione al procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *