Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro su carta elettronica del docente (TAR Campania n. 305 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza di cui all’art. 114 cod. proc. amm. è esperibile quando il titolo esecutivo formatosi su una sentenza del giudice ordinario, non impugnata e divenuta definitiva, sia rimasto ineseguito dopo l’inutile decorso del termine di cui all‘art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Accertata la persistente inottemperanza dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato, fissa il termine per provvedere, nomina il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e condanna al pagamento della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., nella misura degli interessi legali. L’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli, sezione lavoro, una sentenza n. 5390/2023 con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a mettere a sua disposizione, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, l’importo di € 500 per ciascuno degli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, per complessivi € 2500. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione e non era stata impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria.
Nonostante il titolo esecutivo definitivo, il Ministero era rimasto inadempiente. La ricorrente proponeva allora ricorso per l’esecuzione del giudicato, chiedendo l’ordine di ottemperare, la fissazione di un termine, la nomina del commissario ad acta, la penalità di mora e la condanna alle spese con distrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la documentazione in atti integra tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm.. Decisiva è la mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, unita all’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine all’Amministrazione di provvedere, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.
Sul commissario ad acta la sentenza chiarisce che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio: non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Il compenso sarà determinato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con particolare riguardo agli artt. 55 e 56, all’art. 8 della legge n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro n. 75/1991; la parcella va presentata a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con dies a quo fissato al compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non al deposito della relazione.
Il Collegio ha inoltre disposto il deposito telematico degli atti da parte dell’ausiliario tramite la procedura PAT e il modulo dedicato. Infine ha condannato l’Amministrazione alla penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., pari agli interessi legali sulle somme dovute dalla comunicazione dell’ordine fino all’effettivo soddisfo, e ha liquidato le spese di lite in € 500,00 secondo il canone della soccombenza, con attribuzione al procuratore antistatario. La nomina del commissario è stata disposta per il caso di ulteriore inottemperanza, individuando il dirigente competente della struttura ministeriale indicata.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.