Bonus Sud come rinvio dinamico alle regioni di coesione UE (Cons. Stato n. 5489 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6, comma 4, del d.P.R. n. 146/2017, nel prevedere la maggiorazione del quindici per cento del punteggio per le emittenti autorizzate ad operare nelle regioni «in quanto rientranti nell’obiettivo convergenza nell’ambito delle politiche di coesione dell’Unione europea», va interpretato come rinvio dinamico alle regioni di volta in volta beneficiarie delle politiche di coesione, e non come elenco cristallizzato. L’inciso finale ha autonoma portata precettiva e individua il presupposto sostanziale del beneficio. L’interpretazione costituzionalmente orientata impone di ricomprendere anche le regioni incluse nella programmazione europea vigente, pena la violazione dell’art. 3 Cost. Nel procedimento disciplinato dal d.P.R. n. 146 del 2017 vale il principio di autoresponsabilità: il concorrente che dichiari di non possedere il requisito non può ottenere la relativa maggiorazione, né il soccorso istruttorio può emendare una dichiarazione resa in senso contrario al vero.
Il Fatto
Una società emittente televisiva impugnava dinanzi al TAR Lazio il decreto direttoriale con cui il Ministero delle Imprese e del Made in Italy approvava la graduatoria definitiva dei contributi per l’anno 2023 alle emittenti commerciali, ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 146/2017. La ricorrente contestava l’attribuzione di punteggio zero per l’area B (dati Auditel) e il mancato riconoscimento della maggiorazione del quindici per cento (c.d. bonus Sud), sostenendo l’inclusione del Molise tra i territori agevolati.
Il Ministero annullava in autotutela il provvedimento e approvava una nuova graduatoria, confermando la posizione della società. Il TAR accoglieva il ricorso limitatamente al bonus Sud, respingendo il motivo sull’Auditel perché l’erronea dichiarazione era imputabile alla società. Proponevano appello il Ministero, avverso il riconoscimento della maggiorazione, e la società in via incidentale, sull’area B.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta anzitutto la questione interpretativa centrale. L’art. 6, comma 4, del d.P.R. n. 146/2017 individua le regioni destinatarie precisando che esse sono tali «in quanto rientranti nell’obiettivo convergenza nell’ambito delle politiche di coesione dell’Unione europea». L’inciso, secondo il Collegio, non è privo di autonoma portata precettiva: esplicita il presupposto sostanziale del beneficio, cioè l’appartenenza del territorio alle aree destinatarie delle politiche europee di coesione.
Poiché tali politiche sono oggetto di revisione periodica nella programmazione pluriennale dell’Unione, il riferimento normativo si presta ad essere inteso come rinvio dinamico alle regioni di volta in volta beneficiarie. Questa lettura è coerente con la ratio della disposizione ed evita che il beneficio sia riconosciuto sulla base di una classificazione territoriale superata, generando disparità tra operatori in regioni che versano nella medesima condizione sostanziale.
L’opposta interpretazione, sostiene Palazzo Spada, determinerebbe l’irragionevole cristallizzazione di un elenco riferito al quadro europeo vigente al momento dell’adozione della norma, rendendo irrilevanti le successive modificazioni. Una simile lettura esporrebbe la disposizione a dubbi di compatibilità con l’art. 3 Cost., poiché riconoscerebbe il beneficio solo ad alcune regioni e non ad altre versanti nella stessa situazione di svantaggio.
Richiamando il consolidato orientamento della Corte costituzionale, il giudice comune deve privilegiare, ove praticabile, l’interpretazione conforme ai principi costituzionali e unionali, riservando l’incidente di costituzionalità ai soli casi in cui la norma non consenta una lettura compatibile. Correttamente il TAR ha quindi ricompreso la Regione Molise nell’ambito dell’art. 6, comma 4, essendo essa inclusa nella programmazione europea 2021-2027 tra le destinatarie delle politiche di coesione.
Infondata è anche la censura sull’omessa richiesta del bonus: il D.M. 20 ottobre 2017, all’art. 3, comma 4, lettera d), prevedeva la dichiarazione solo per le regioni elencate, e il modello telematico consentiva di selezionare soltanto quelle, senza opzione per il Molise. Quanto all’asserita attività non esclusiva in Molise, il profilo non emerge dagli atti impugnati e costituisce inammissibile integrazione postuma della motivazione.
L’appello incidentale è infondato: la società aveva dichiarato di non essere iscritta all’Auditel e non ha provato l’anomalia dei sistemi informatici. Il procedimento del d.P.R. n. 146 del 2017 è improntato ai principi di autoresponsabilità e parità di trattamento. Il soccorso istruttorio non può emendare una dichiarazione contraria al vero, sostituendola con una di contenuto opposto, né si verte in tema di tassatività delle cause di esclusione, non essendovi stata alcuna esclusione ma solo la mancata attribuzione di una maggiorazione. Entrambi gli appelli sono rigettati, con compensazione delle spese per soccombenza reciproca.
Nota della Redazione
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