Riconoscimento titolo estero sostegno e obbligo di misure compensative (TAR Lazio n. 11933 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento di qualifiche professionali conseguite all’estero, la differenza tra “titoli ufficiali” e “titoli propri” non è ostativa al riconoscimento dell’equipollenza. L’Amministrazione è tenuta a valutare in concreto, all’esito di appropriata istruttoria e motivazione, se il percorso di specializzazione seguito nello Stato membro d’origine conferisca la legittimazione all’esercizio dell’attività, non essendo necessaria l’identità tra i titoli confrontati ma essendo sufficiente una mera equivalenza. In ogni caso, l’assenza di un titolo abilitativo non può costituire una barriera preconcetta al riconoscimento, che può avvenire anche mediante l’assegnazione di misure compensative, eventualmente aggravate, ove emergano divergenze sostanziali tra i percorsi formativi confrontati.
Il Fatto
Il ricorrente, docente in possesso di un attestato di formazione conseguito in Spagna presso l’Universidad San Jorge in collaborazione con soggetti privati, chiedeva al Ministero dell’Istruzione e del Merito il riconoscimento del titolo ai fini dell’esercizio della professione di insegnante di sostegno nella scuola secondaria di primo grado. L’Amministrazione, acquisito il parere negativo del Ministero dell’Università e della Ricerca, rigettava l’istanza, ritenendo che l’attestato non desse accesso all’insegnamento in Spagna e che il percorso formativo seguito presentasse differenze incolmabili rispetto a quello previsto dalla normativa italiana.
Avverso tale diniego il ricorrente proponeva ricorso, deducendo la violazione delle norme comunitarie e nazionali sul riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero, nonché il difetto di istruttoria e l’erroneità della valutazione circa la natura non abilitante del titolo. La domanda cautelare veniva respinta in via monocratica ma accolta dal Collegio con ordinanza rimasta inappellata.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, aderendo all’orientamento consolidato della Sezione in materia. Il Collegio ha richiamato la direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, e ha precisato che il riconoscimento della qualifica professionale presuppone che il titolare possa esercitare la professione nello Stato membro di origine. Tuttavia, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ha evidenziato che, nelle situazioni che ricadono nell’ambito degli articoli 45 TFUE e 49 TFUE, le autorità dello Stato membro ospitante sono tenute a prendere in considerazione l’insieme dei diplomi, certificati e titoli, nonché l’esperienza professionale dell’interessato, procedendo a un confronto tra le competenze attestate e quelle richieste dalla normativa nazionale. Tale obbligo sussiste anche quando il titolo non sia stato rilasciato dallo Stato membro di origine, purché sia oggetto di valutazione comparativa.
Il Tribunale ha quindi censurato la motivazione del diniego, che aveva valorizzato la distinzione tra “titoli propri” e “titoli ufficiali” dell’ordinamento spagnolo. Richiamando l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, il Collegio ha affermato che la natura abilitante del titolo non ha valore dirimente e che il Ministero deve valutare in concreto, previo parere del Ministero dell’Università e della Ricerca, se il percorso di specializzazione seguito all’estero possa conferire la legittimazione all’esercizio dell’attività di sostegno. Nel caso di specie, la valutazione ministeriale è apparsa affidata a rilievi di carattere generale e formale, senza un effettivo confronto tra le materie previste nel programma spagnolo e quelle oggetto del corso di specializzazione italiano, risultando pertanto carente di istruttoria e motivazione.
Ulteriore profilo di illegittimità è stato individuato nella mancata considerazione di misure compensative idonee a colmare le eventuali differenze formative. Il Collegio ha richiamato la sentenza della Corte di Giustizia dell’8 luglio 2021, causa C-166/20, secondo cui, in caso di corrispondenza solo parziale tra le competenze, lo Stato membro ospitante ha il diritto di esigere che l’interessato dimostri di aver acquisito le conoscenze mancanti e può fissare misure di compensazione ove emergano differenze sostanziali. L’assenza di un titolo abilitativo non può costituire una barriera preconcetta, potendo il riconoscimento avvenire anche con l’assegnazione di misure compensative aggravate.
Il TAR ha inoltre osservato che il legislatore ha recentemente previsto, con il decreto-legge n. 71/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2024, percorsi di specializzazione per il sostegno didattico rivolti a coloro che hanno superato un percorso formativo all’estero, e che il Dicastero ha ammesso ai nuovi percorsi docenti in possesso del medesimo titolo estero, riconoscendone evidentemente la qualità formativa. Tale circostanza rende non chiare le ragioni per cui l’adozione di misure compensative non possa colmare le differenze riscontrate. In ragione di ciò, il Collegio ha annullato il diniego, disponendo il riesame dell’istanza da parte dell’Amministrazione, con obbligo di approfondita analisi della formazione e dell’esperienza professionale complessivamente acquisita, anche ai fini dell’eventuale assegnazione di misure compensative. Le spese di lite sono state compensate.
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Nota della Redazione
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