Ottemperanza al giudicato sulla Carta del docente e soccombenza virtuale (TAR Lombardia n. 885 del 19.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione del giudicato da parte dell’Amministrazione determina la cessazione della materia del contendere e non la condanna all’adempimento. Ai fini della regolazione delle spese, il giudice applica il principio di soccombenza virtuale, che impone di valutare la posizione processuale delle parti alla stregua della loro condotta e dell’esito che il giudizio avrebbe avuto in assenza dell’adempimento tardivo. L’esecuzione intervenuta soltanto dopo la notifica del ricorso di ottemperanza giustifica la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha adito il TAR per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro che gli aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per l’importo di 500,00 euro annui. La sentenza, notificata in forma esecutiva al Ministero, non era stata appellata ed era passata in giudicato.

Poiché l’Amministrazione era rimasta inerte oltre il termine dilatorio di 120 giorni, il ricorrente ha chiesto la condanna all’esecuzione entro 30 giorni e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Nelle more del giudizio il Ministero ha accreditato l’importo sul borsellino elettronico del docente, sicché la parte ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere e condannarsi l’Amministrazione alle spese per soccombenza virtuale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione ha dato piena esecuzione alla sentenza azionata in corso di giudizio. Ne è derivata la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, non essendo più necessaria alcuna pronuncia di condanna all’adempimento né la nomina del commissario.

La cessazione del contendere, tuttavia, non esaurisce il thema decidendum. Il Tribunale ha richiamato il principio di soccombenza virtuale, che consente di porre le spese a carico della parte che, in base alla condotta tenuta, sarebbe risultata soccombente ove il giudizio fosse proseguito. L’Amministrazione ha eseguito il giudicato soltanto dopo la notifica del ricorso di ottemperanza, a circa un anno e mezzo dalla notifica della sentenza: tale condotta conferma la fondatezza dell’iniziativa giudiziale del ricorrente.

Le spese sono state pertanto poste a carico del Ministero resistente, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.

Quanto alla quantificazione, il Collegio ha ritenuto di adeguarsi, anche in un’ottica deflattiva del contenzioso, agli importi liquidati di recente dal Consiglio di Stato in riforma di alcune pronunce della stessa Sezione in materia di contenzioso seriale. I precedenti richiamati — Cons. Stato, Sez. VII, sentenze n. 9612 del 5 dicembre 2025, n. 331 del 15 gennaio 2026 e n. 3458 del 4 maggio 2026 — sono stati considerati espressivi di un indirizzo chiaro e univoco, ancorché in via di consolidamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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