Obbligo dell’ASL di provvedere sull’istanza di intensificazione del trattamento ABA (TAR Campania n. 1739 del 29.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di assistenza sociosanitaria ai minori con disturbi del neurosviluppo, la domanda di condanna dell’amministrazione al riconoscimento del diritto a uno specifico trattamento terapeutico, in forma diretta o per equivalente, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con conseguente carattere autoritativo dell’attività amministrativa. In mancanza di un’espressa previsione legislativa di silenzio-diniego, l’inerzia serbata sull’istanza di erogazione di un trattamento sanitario integra silenzio-inadempimento giustiziabile ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. Il giudice accerta l’obbligo dell’azienda sanitaria di concludere il procedimento con provvedimento espresso, previa valutazione delle condizioni concrete del paziente, e nomina il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

Il Fatto

I genitori di un minore affetto da disturbo dello spettro autistico hanno presentato all’ASL di riferimento, a mezzo p.e.c. del 6.5.2025, istanza di intensificazione del trattamento riabilitativo con metodologia ABA in regime domiciliare e nei contesti di vita, per almeno 25 ore settimanali, oltre supervisione e parent training. L’azienda sanitaria non ha riscontrato l’istanza nel termine di legge.

I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’ASL a provvedere, oltre all’accertamento del diritto del minore al trattamento nella misura richiesta. L’ASL ha eccepito l’inammissibilità per omessa impugnazione del progetto riabilitativo individuale in corso. All’udienza camerale i ricorrenti hanno limitato il petitum alle sole domande di accertamento del silenzio-inadempimento e di condanna a provvedere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio disattende l’eccezione di inammissibilità. Il progetto riabilitativo individuale richiamato dall’ASL aveva durata semestrale e, alla data dell’istanza del 6.5.2025, non poteva più ritenersi operante. Sono mancati provvedimenti formali di proroga. Il Tribunale osserva che, diversamente ragionando, l’azienda potrebbe per mezzo di una proroga di fatto di un precedente progetto impedire sine die il ricorso al giudice amministrativo da parte del privato che aspiri a un’intensificazione del trattamento in precedenza riconosciuto.

Sul piano della giurisdizione, la domanda di condanna al riconoscimento del diritto a uno specifico e individualizzato trattamento terapeutico rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. In questa materia l’attività amministrativa ha carattere autoritativo e, in assenza di un’espressa previsione di silenzio-diniego, l’inerzia integra silenzio-inadempimento.

Il Collegio richiama la pronuncia del Cons. Stato, Sez. III, n. 8708 del 6 ottobre 2023, secondo cui il trattamento ABA rientra tra i livelli essenziali di assistenza a norma dell’art. 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle Linee di indirizzo dell’Istituto superiore di sanità, in attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134. Il d.P.C.M. ricomprende tra i LEA l’assistenza sociosanitaria ai minori con disturbi neuropsichiatrici e del neurosviluppo.

Nel caso concreto è pacifico che il minore sia affetto da disturbo dello spettro autistico e che l’ASL abbia in passato assicurato il trattamento per 10 ore settimanali. L’istanza del 6.5.2025 non è stata riscontrata entro il termine di trenta giorni, individuato in assenza di diversa previsione nell’art. 26 della legge n. 833/1978. Si è così formato il silenzio-inadempimento. Rileva la valutazione ospedaliera del 30.4.2025, che attesta il livello 3 di gravità e la necessità di continuare il trattamento per il massimo delle ore previste.

Ne consegue l’obbligo dell’ASL di provvedere, previa convocazione dell’organo deputato, visita del paziente ed esame della documentazione medica, per stabilire l’attuale gravità della patologia e la necessità del trattamento nella misura richiesta. Il Tribunale accerta l’obbligo di concludere il procedimento entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica se anteriore. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia nomina sin d’ora il commissario ad acta, che dovrà provvedere entro 90 giorni dalla formale richiesta. Le spese seguono la soccombenza dell’ASL.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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