Pericolosità sociale e libertà vigilata con obbligo di residenza terapeutica (Cass. pen. Sez. I n. 26188 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di pericolosità sociale, rilevante ai fini dell’applicazione di una misura di sicurezza, non può fondarsi sul solo dato criminologico o sulla mera sussistenza del disturbo psichiatrico. Esso postula una valutazione congiunta di tutte le circostanze indicate dall’art. 133 cod. pen., espressamente richiamato dall’art. 203 cod. pen., e deve essere accertato autonomamente dal giudice, che non può limitarsi a richiamare le conclusioni degli esperti. La prognosi richiede la verifica dell’attualità del pericolo di commissione di nuovi reati, con motivazione che dia conto della personalità, dei problemi psichiatrici effettivi e dei fatti già commessi. Nell’applicazione della libertà vigilata, è legittima la prescrizione della residenza in una comunità terapeutica con divieto di allontanamento senza autorizzazione, purché la natura e le modalità di esecuzione non snaturino il carattere non detentivo della misura.

Il Fatto

La ricorrente, assolta con sentenza irrevocabile per vizio totale di mente in relazione al reato di atti persecutori, è stata sottoposta a misura di sicurezza. Il Magistrato di sorveglianza, chiamato a verificarne l’attuale pericolosità sociale, ha dichiarato la condannata socialmente pericolosa ai sensi degli artt. 203 e 205 cod. pen. e ha disposto la libertà vigilata per la durata di un anno, con prescrizioni finalizzate all’assunzione della terapia.

Il Tribunale di sorveglianza, investito dell’appello ex art. 680 cod. proc. pen., ha respinto l’impugnazione, valorizzando i recenti ricoveri e i deferimenti intervenuti dopo l’accertamento compiuto nel processo di cognizione. La difesa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, lamentando l’uso di un criterio automatico, l’asserita trasformazione della misura in detenzione e l’omessa nomina di un perito.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla nozione di pericolosità sociale fissata dall’art. 203 cod. pen.: la condizione della persona che, avendo commesso un fatto-reato, si trovi in situazioni che rendono probabile la commissione di nuovi reati. La prognosi rilevante in materia penale attiene al pericolo di nuovi reati e il suo accertamento spetta in via esclusiva al giudice, che non può limitarsi a recepire le valutazioni criminologiche degli esperti.

Il giudice deve tenere conto dei rilievi peritali sulla personalità, sugli effettivi problemi psichiatrici e sulla capacità criminale, ma anche degli altri parametri desumibili dall’art. 133 cod. pen., così da approdare a un giudizio quanto più possibile esaustivo. Il Collegio richiama sul punto un indirizzo consolidato (Sez. 1 n. 50164 del 16.05.2017; Sez. 1 n. 38965 del 10.05.2017; Sez. 1 n. 40808 del 14.10.2010; Sez. 1 n. 4094 del 07.01.2010), ribadendo l’obbligo di motivare sull’accertata e attuale pericolosità (Sez. 3 n. 6596 del 23.01.2023; Sez. 6 n. 41677 del 30.09.2010; Sez. 5 n. 22193 del 20.02.2008).

Su questa base il primo motivo è infondato. Il Tribunale ha valutato non solo le problematiche psichiatriche della libera vigilata ma anche la sua capacità criminale, desunta dalle note di polizia, attingendo così ai parametri dell’art. 133 cod. pen. La motivazione non presenta fratture valutative o vuoti logici e resiste al sindacato di legittimità.

Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte conferma l’orientamento secondo cui, nell’ipotesi di applicazione provvisoria della misura, il giudice può imporre la residenza temporanea in una comunità terapeutica, purché la natura e le modalità di esecuzione non snaturino il carattere non detentivo della misura (Sez. 1 n. 50383 del 12.11.2019). La prescrizione di un programma terapeutico residenziale non è di per sé assimilabile a un ricovero obbligatorio (Sez. 1 n. 33904 del 22.05.2015). Il divieto di allontanamento senza autorizzazione è coerente con il programma terapeutico e non comporta alcun sacrificio aggiuntivo rispetto a quello inerente a qualsiasi percorso di cura. I rilievi sull’ubicazione della struttura sono versati in fatto e come tali non consentiti in sede di legittimità (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.).

Infine, il terzo motivo è respinto: la nomina di un perito è stata ritenuta superflua, avendo il provvedimento dato conto dei nuovi ricoveri e dei deferimenti quali indicatori della persistenza della pericolosità. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *