Diffamazione a mezzo verbale assembleare e legittimazione del querelante (Cass. pen. Sez. V n. 628 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di diffamazione, la legittimazione a proporre querela spetta anche al soggetto che non risulti materialmente menzionato nello scritto o nel verbale contenente le espressioni offensive, quando il giudice di merito accerti, con motivazione immune da vizi logici, che le frasi sono state a lui indirizzate alla presenza di più persone. Il sindacato di legittimità è circoscritto alla verifica della completezza e della correttezza della motivazione e non consente una nuova valutazione delle risultanze probatorie, né la contrapposizione di una lettura alternativa dei dati processuali a quella compiuta dal giudice di merito. È pertanto inammissibile il ricorso che, deducendo travisamento del fatto e violazione dell’art. 120 cod. pen., si limiti a reiterare doglianze già disattese in appello.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano nei confronti dell’imputato per il reato di cui all’art. 595 cod. pen. La condotta era consistita nell’avere rilasciato, durante una riunione del consiglio di amministrazione di una società, dichiarazioni offensive della reputazione di due soggetti, facendo verbalizzare espressioni che li accusavano di riciclaggio e di evasione fiscale.
Avverso la sentenza di secondo grado l’imputato proponeva ricorso per cassazione, articolando tre motivi. Con il primo contestava la legittimazione del querelante non menzionato nel verbale; con il secondo e il terzo denunciava l’erronea qualificazione del reato e la manipolazione del fatto descritto in querela, oltre alla carenza di interesse del querelante.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi, ritenendoli meramente reiterativi di censure già proposte in appello e puntualmente disattese. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato, non essendo consentito dedurre in sede di legittimità violazioni di legge e vizi della motivazione che si risolvano in una contestazione dell’accertamento di fatto.
Quanto alla legittimazione del querelante, la Corte ha ribadito che è preclusa la possibilità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi di merito, nonché di saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali modelli di ragionamento alternativi, richiamando sul punto le Sezioni Unite n. 12 del 2000 e la Sez. II n. 20806 del 2011.
La Corte ha osservato che la modifica dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non ha ampliato i limiti del sindacato di legittimità, restando esclusa una nuova valutazione delle risultanze acquisite. Nella specie non sussiste alcun travisamento del fatto: il verbale assembleare menzionava un solo soggetto, verosimilmente per un errore materiale di redazione, ma la Corte territoriale — sulla base delle dichiarazioni dei testimoni e delle stesse ammissioni dell’imputato, contenute nell’esame e in una missiva — ha ritenuto provato che le frasi siano state indirizzate a entrambi i soggetti, offendendone la reputazione.
Ne consegue che il querelante era pienamente legittimato a sporgere querela, con piena procedibilità dell’azione penale. Alla declaratoria di inammissibilità seguono la condanna alle spese processuali, il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende e la rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in complessivi euro 4.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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