Inammissibile il ricorso che reitera i motivi d’appello senza confronto critico (Cass. pen. Sez. VII n. 3507 del 28.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La funzione tipica dell’impugnazione consiste nella critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, da realizzarsi attraverso motivi che indichino specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento di ogni richiesta. E’ pertanto inammissibile il ricorso per cassazione che riproduca e reiteri gli stessi motivi già prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato e limitandosi a lamentare in modo generico una presunta carenza o illogicità della motivazione. Il difetto di confronto puntuale con la motivazione impugnata determina il venir meno della stessa funzione dell’atto di impugnazione, con conseguente inammissibilità ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen..

Il Fatto

La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 26 ottobre 2023, aveva confermato la pronuncia del Tribunale di Paola dell’11 aprile 2023, con cui gli imputati erano stati condannati, per quanto di interesse in questa sede, alla pena di un anno di reclusione ed euro 120,00 di multa ciascuno per un delitto di furto aggravato. Avverso tale decisione gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, articolando due motivi.

Con il primo motivo hanno dedotto violazione di legge e illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell’ipotesi criminosa di cui all’art. 624 cod. pen.; con il secondo, violazione di legge e illogicità della motivazione con riguardo agli artt. 624 e 56 cod. pen., lamentando la mancata riqualificazione del fatto nell’ipotesi del tentativo anziché della fattispecie consumata.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, perché proposti con motivi non deducibili in sede di legittimità. I ricorrenti, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica alle analoghe doglianze già eccepite con l’atto di appello, hanno reiterato le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio.

I giudici di legittimità richiamano la funzione tipica dell’impugnazione, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, dunque, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento di cui si contesta il dispositivo.

Ne deriva che, se il motivo di ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso. La Corte territoriale aveva, in particolare, evidenziato le ragioni della configurazione del reato come delitto consumato e non tentato.

Il Collegio conforta tale conclusione con il richiamo a un consolidato orientamento di legittimità (Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Sez. 2 n. 27816 del 22/03/2019, Sez. 3 n. 44882 del 18/07/2014, Sez. 6 n. 20377 del 11/03/2009). All’inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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